Art. 51. 
                     (Organizzazione degli uffici 
                           e del personale) 
1. I comuni e le province disciplinano con  appositi  regolamenti  la
dotazione organica del personale  e,  in  conformita'  allo  statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in  base  a  criteri  di
autonomia,  funzionalita'  ed  economicita'  di  gestione  e  secondo
principi  di  professionalita'  e  responsabilita'.  Il   regolamento
disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita'  gestionali
per l'attuazione degli obiettivi fissati  dagli  organi  dell'ente  e
stabilisce  le  modalita'  dell'attivita'  di  coordinamento  tra  il
segretario dell'ente e gli stessi. 
2. Spetta ai dirigenti  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai  regolamenti
che si uniformano al principio per cui i poteri  di  indirizzo  e  di
controllo  spettano  agli  organi   elettivi   mentre   la   gestione
amministrativa e' attribuita ai dirigenti. 
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la  legge  e  lo
statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. 
Spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, la presidenza delle commissioni di gara e  di  concorso,  la
responsabilita'  sulle  procedure  d'appalto  e   di   concorso,   la
stipulazione dei contratti. 
4. I dirigenti sono  direttamente  responsabili,  in  relazione  agli
obiettivi   dell'ente,    della    correttezza    amministrativa    e
dell'efficienza della gestione. 
5.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti   di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a  tempo
determinato  di   diritto   pubblico   o,   eccezionalmente   e   con
deliberazione  motivata,  di  diritto  privato,  fermi   restando   i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 
6. Gli incarichi di  direzione  di  aree  funzionali  possono  essere
conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo  i  termini
fissati dallo statuto. Il loro rinnovo e' disposto con  provvedimento
motivato, che contiene la  valutazione  dei  risultati  ottenuti  dal
dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli
obiettivi e all'attuazione  dei  programmi,  nonche'  al  livello  di
efficienza e di efficacia raggiunto  dai  servizi  dell'ente  da  lui
diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico puo' essere disposta
con  provvedimento  motivato,  quando  il   livello   dei   risultati
conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.  Il  conferimento  degli
incarichi di direzione  comporta  l'attribuzione  di  un  trattamento
economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione  o  l'interruzione
dell'incarico. 
7.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine,  il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad  alto  contenuto
di professionalita'. 
8. Lo stato giuridico ed  il  trattamento  economico  dei  dipendenti
degli enti locali e' disciplinato con accordi collettivi nazionali di
durata triennale resi esecutivi  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della  legge
29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane  riservata  alla  legge  la
disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle  cause
di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale  in  ordine
all'esercizio dei  diritti  fondamentali.  Nell'ambito  dei  principi
stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli  atti  normativi
degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina  relativa
alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche'
alla  determinazione  ed  alla   consistenza   dei   ruoli   organici
complessivi. 
9.  La  responsabilita',  le  sanzioni  disciplinari,   il   relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme  previste  per  gli  impiegati  civili
dello Stato. 
10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta
dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la  presiede,
dal segretario dell'ente e da un dipendente designato  all'inizio  di
ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite  dal
regolamento. 
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici  ed
al personale degli enti dipendenti, dei consorzi  e  delle  comunita'
montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.