Art. 51. (Organizzazione degli uffici e del personale) 1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformita' allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi. 2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai dirigenti. 3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti. 4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo e' disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche' al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico puo' essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. 7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'. 8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali e' disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche' alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi. 9. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunita' montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.