Art. 58. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) 
                 Domanda per il permesso di transito 
  1. Per ottenere il permesso di transito  l'operatore  e'  tenuto  a
presentare domanda al Ministero della sanita'  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro. 
  2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: 
   a)  dal  permesso  di  importazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di destinazione; 
   b)  dal  permesso  di  esportazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di provenienza. 
  3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del  comma  2  possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle
competenti autorita' consolari italiane. 
  4.  Il  transito  e'  ammesso  soltanto  tramite  dogane  di  prima
categoria. 
 
          Nota all'art. 58:
             - Le modalita' per ottenere il permesso di transito sono
          state stabilite con il decreto ministeriale riportato  alla
          nota all'art.  51.