Art. 58.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a
presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti
autorita' del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle
competenti autorita' consolari italiane.
4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima
categoria.
Nota all'art. 58:
- Le modalita' per ottenere il permesso di transito sono
state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla
nota all'art. 51.