Art. 59.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)
Transito
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso
alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso
di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita,
emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del
tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via
piu' breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del
permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero
della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la
spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il
certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il
certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della
sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri
adempimenti di competenza, informa immediatamente il piu' vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.