Art. 59. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) 
                              Transito 
  1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso  di  transito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente  avviso
alle dogane di entrata e uscita. 
  2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato  il  permesso
di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana  di  uscita,
emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di  cauzione  estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di validita' di tale bolletta deve  essere  fissato  sulla  base  del
tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la  via
piu' breve, la dogana di uscita. 
  3. Tanto sulla  matrice  quanto  sulla  figlia  della  bolletta  di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e  il  numero  del
permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi  al  Ministero
della  sanita',  nonche'  alla  dogana  di  uscita,  l'arrivo  e   la
spedizione della  merce,  specificando  gli  estremi  della  bolletta
emessa. 
  4.  La  dogana  di  uscita,  effettuata  l'operazione,   invia   il
certificato di scarico alla dogana di entrata e questa,  ricevuto  il
certificato medesimo, provvede a dare  conferma  al  Ministero  della
sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello  Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata. 
  5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta  di
cauzione,  la  dogana  di  uscita,  indipendentemente   dagli   altri
adempimenti di competenza,  informa  immediatamente  il  piu'  vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.