ART. 69 
  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge 6 aprile 1983, n. 136). 
1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 4. - 1. Il Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri
dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente,
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  dell'interno  e
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
stabilisce, con decreto da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  i
metodi,  con  le  relative  tolleranze,  per   il   controllo   della
rispondenza  dei  detersivi   alle   prescrizioni   in   materia   di
biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo  nelle  stesse  forma
agli eventuali aggiornamenti". 
 
          Nota all'art. 69:
          -  La  legge  26  aprile  1983,   n.   136,   concerne   la
          biodegradabilita'   dei   detergenti  sintetici.  L'art.  4
          recitava:
          "Art. 4. - Il Ministro della sanita',  di  concerto  con  i
          Ministri dell'Interno dei lavori pubblici, dell'agricoltura
          e   delle   foreste,   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato   e   col    Ministro    incaricato    del
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  emana,  con decreti pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica,  i  metodi,  con  le  relative
          tolleranze,   per   il  controllo  della  rispondenza  alle
          prescrizioni degli articoli 2 e 3, provvedendo nelle stesse
          forme agli eventuali aggiornamenti".