ART. 70. 
         (Eliminazione degli oli usati: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/101/CEE  e,  per  le
parti non ancora compiutamente attuate, della direttiva del Consiglio
75/439/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti principi: 
a) saranno modificate o sostituite le disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, e le disposizioni
ad esse collegate, al fine di adeguarle alle nuove norme comunitarie: 
b) salve le  specifiche  funzioni  demandate  alle  regioni,  saranno
puntualmente individuate le competenze del Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e quelle del Ministero dell'ambiente
in ordine alla vigilanza  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691. La determinazione
dei  criteri  e  delle  norme  tecniche   per   il   rilascio   delle
autorizzazioni avverra' con decreto del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della sanita': 
c)  sara'  previsto   il   regime   autorizzatorio   non   solo   per
l'eliminazione, ma anche per la semplice raccolta degli oli usati; 
d) ferma restando la classificazione degli oli usati come rifiuti  ai
sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 9  settembre  1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,
n. 475, sara' prevista anche la definizione da  parte  del  Ministero
dell'ambiente, di  concerto  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  entro  sei  mesi  dell'emanazione  del
decreto legislativo, del nuovo  statuto  del  consorzio  obbligatorio
degli oli usati di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi per
l'utilizzazione degli  oli  conferiti,  in  funzione  prioritaria  di
tutela ambientale; 
e) saranno articolati specifici divieti ed obblighi  a  carico  degli
operatori  del  settore  e   le   conseguenti   sanzioni   penali   e
amministrative; 
f) verra' estesa la disciplina della direttiva anche agli oli su base
sintetica ed alle emulsioni; 
g) sara'  regolata  la  facolta'  di  esportazione  degli  oli  usati
esistenti in Italia verso i Paesi della Comunita' economica europea. 
 
          Note all'art. 70:
          -  La  direttiva 87/101/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 28 del 14 aprile 1987, 2a serie speciale.
          - La direttiva 75/439/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 149 del 25 luglio 1975.
          -  Il  D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691, concerne l'attuazione
          della direttiva 75/439/CEE relativa all'eliminazione  degli
          olii usati.  L'art. 9 recita:
          "Art.  9.  -  La  vigilanza  sull'applicazione del presente
          decreto  e'  demandata  al  Ministero  dell'industria   del
          commercio  e  dell'artigianato  congiuntamente al Ministero
          delle finanze.
          Il    consorzio    dovra'    trasmettere    al    Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, entro un
          mese  dall'approvazione,  il  bilancio   consuntivo   delle
          gestioni   annuali  sottoposto  a  revisione  da  parte  di
          societa' a cio' autorizzate ai sensi e per gli effetti  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136.
          E' inoltre in facolta' del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio    e   dell'artigianato   delegare   un   proprio
          funzionario  ad  assistere  alle  riunioni   degli   organi
          deliberanti del consorzio".