Art. 30. 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,  entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi  recanti  disposizioni  per  la  revisione  della
disciplina  e  l'organizzazione  del  contenzioso   tributario,   con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie  in-
dicate nel secondo e terzo comma  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636;  quelle  in
materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di
sovraimposte e addizionali alle predette imposte; 
b) previsione della facolta' di richiedere,  in  tutto  o  in  parte,
l'esame preventivo  e  la  definizione  da  parte  della  commissione
tributaria di primo grado del  rapporto  tributario  con  conseguente
estinzione dei relativi reati in materia tributaria per  i  quali  e'
ammessa l'oblazione; 
c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei  quali  il
giudice tributario conosce; 
d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio  da
espletarsi da commissioni tributarie di  primo  grado  con  sede  nei
capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo  grado
con sede nei capoluoghi  di  regione,  con  conseguente  applicazione
dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della
commissione  tributaria  centrale;  nei  decreti  legislativi   sara'
prevista l'esclusione della prova testimoniale e del  giuramento  nei
procedimenti regolati  dal  presente  articolo;  si  dovra'  altresi'
tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di
Bolzano, delle leggi e delle  norme  statutarie  che  le  riguardano,
tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di  primo  e  di
secondo grado; 
e) previsione degli organici dei  giudici  tributari  in  numero  non
inferiore  a  quello  dei  componenti  delle  commissioni  tributarie
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso
medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti  in  tre
membri; 
f) qualificazione professionale dei giudici  tributari  in  modo  che
venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche  o
economiche acquisita anche con  l'esercizio  protrattosi  per  almeno
dieci anni di attivita' professionali, determinazione  dei  requisiti
soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri  rigorosamente
obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli
delle  sezioni,  saranno  nominati   tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi o militari,  in  servizio,  a  riposo  o  in  congedo;
determinazione del  regime  delle  incompatibilita'  con  particolare
riferimento all'esercizio  di  assistenza  e  di  rappresentanza  dei
contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o  nelle
controversie di  carattere  tributario;  determinazione  dello  stato
giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che  non  potra'
essere  superiore  ai  nove  anni  nello  stesso   ufficio;   nonche'
previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera
nuova disciplina a  quella  vigente  in  materia  di  responsabilita'
civile.  Sara'  altresi'  previsto  che  i  presidenti  e  gli  altri
componenti delle commissioni tributarie di primo  grado,  di  secondo
grado e della  commissione  tributaria  centrale,  ove  sussistano  i
requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti  delle
nuove  commissioni  tributarie  sino  alla  concorrenza   dei   posti
disponibili; 
g) adeguamento delle norme  del  processo  tributario  a  quelle  del
processo civile; in  particolare  dovra'  essere  altresi'  stabilito
quanto segue: 
1) previsione di una disciplina  uniforme  per  la  proposizione  del
ricorso nei vari gradi di giurisdizione  e  della  trattazione  della
controversia  in  camera  di  consiglio  in  mancanza  di  tempestiva
richiesta espressa dell'udienza di discussione; 
2) previsione  e  disciplina  dell'intervento  e  della  chiamata  in
giudizio di soggetti che  hanno  interesse  allo  stesso  in  quanto,
insieme al ricorrente,  destinatari  dell'atto  impugnato  parti  del
rapporto tributario controverso; 
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e  dell'estinzione
del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine  di
abbreviare la pendenza del processo in  relazione  all'inerzia  delle
parti; 
4) disciplina  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  con  la
previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale; 
5)  previsione,  quale  condizione  di  ammissibilita'   dell'appello
dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario  dirigente
il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e
delle  direzione  compartimentali  del  territorio  e  delle  dogane;
saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione  del
giudizio a seguito di rinuncia delle parti; 
h)  previsione  di  un  procedimento  incindentale  ai   fini   della
sospensione dell'esecuzione  dell'atto  impugnato  disposta  mediante
provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non  oltre
la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza
entro novanta giorni; 
i)   disciplina   dell'assistenza   tecnica   delle   parti   diverse
dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad
opera  di  avvocati,  procuratori  legali,  dottori   commercialisti,
ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e,  nelle
materie di rispettiva  competenza,  ad  opera  di  altri  esperti  in
materia tributaria iscritti in  albi  o  ruoli  o  elenchi  istituiti
presso l'intendenza di finanza competente per territorio;  previsione
dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera  di
avvocati, procuratori legali, dottori  commercialisti,  ragionieri  e
periti  commerciali  iscritti  nell'apposito  albo,  consulenti   del
lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale  o
speciale nei procedimenti  davanti  alle  commissioni  tributarie  ai
sensi della lettera b); regime delle spese  processuali  in  base  al
principio    della    soccombenza;    previsione    della    facolta'
dell'Amministrazione di affidare il patrocinio  all'Avvocatura  dello
Stato nel giudizio di secondo grado; 
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico
dell'Amministrazione soccombente; 
m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della
competenza a dichiarare la manifesta  inammissibilita'  del  ricorso,
nonche' la sospensione, l'interruzione e  l'estenzione  del  processo
con decreto soggetto a reclamo; 
n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia  tributaria
composto da tre presidenti di commissione  o  di  sezione  e  da  tre
giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza  tra  i
presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i  componenti
delle nuove commissioni tributarie  con  voto  personale,  diretto  e
segreto, con la determinazione dei requisiti  di  eleggibilita',  del
regime delle incompatibilita' e della durata della  carica  dei  suoi
componenti secondo gli analoghi principi in vigore per  i  componenti
degli  organi  di  autogoverno   delle   magistrature   ordinaria   e
amministrativa; 
o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di
competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilita' dei
suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle rela-
tive elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e  sui
provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e  decadenza  e  in
materia  disciplinare  dei   componenti   delle   nuove   commissioni
tributarie; 
p) previsione di disposizioni in materia  di  responsabilita'  civile
dei componenti delle commissioni tributarie; 
q) istituzione di un contigente del personale  indicato  all'articolo
10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi
di giustizia tributaria con una dotazione  organica  complessivamente
adeguata al carico di lavoro dei servizi  e  allo  svolgimento  della
funzione ispettiva degli stessi; al contigente  saranno  inizialmente
assegnati gli appartenenti  ad  analoghi  ruoli  dell'Amministrazione
finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie,
con  la  previsione  della  riduzione  delle  piante  organiche   dei
contingenti dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente  ed  in
corrispondenza delle unita' che  saranno  trasferite  al  contingente
suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento  con  il
personale delle segreterie e delle  cancellerie  degli  altri  organi
giurisdizionali  potra'  essere  prevista,   ove   piu'   favorevole,
l'attribuzione, con decorrenza dalla  data  di  entrata  in  funzione
delle nuove commissioni tributarie,  delle  indennita'  di  cui  alla
legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso  incentivante  la
produttivita' di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4  del  decreto-
legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con  modificazioni,  dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di  cui
all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante
la produttivita'; 
r)  automazione  dei  servizi   del   contenzioso   tributario,   con
utilizzazione  dell'informatica  con  particolare  riferimento   alla
formazione dei ruoli ed al collegamento con  gli  uffici  centrali  e
periferici dell'Amministrazione finanziaria; 
s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito  di  ciascun
dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a: 
1)  formulare,  eventualmente  sentita  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, indirizzi agli uffici in tema di  difesa  dell'Amministrazione
finanziaria, sulle questioni oggetto  di  controversie  pendenti,  di
rilevante interesse o di ricorrente frequenza; 
2)    esaminare    l'attivita'    di    rappresentanza    e    difesa
dell'Amministrazione svolta dagli uffici; 
3) rilevare con criteri  di  sistematicita',  anche  avvalendosi  del
sistema    informativo,    i    motivi    maggiormente     ricorrenti
nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento,  di
liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo
ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione  dell'istanza
di rimborso, elaborando conseguentemente  direttive  per  gli  uffici
nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche legislative; 
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi  pendenti,
a quelli definiti ed ogni altro  dato  ed  elemento  quantitativo  in
ordine ai provvedimenti adottati; 
t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la
costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza
tecnica in applicazione del criterio direttivo di  cui  alla  lettera
i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi  pendenti,
alla data di entrata in funzione dei  nuovi  organi  della  giustizia
tributaria,  dinanzi  alle  commissioni  previste  dal  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  636,   nonche'
previsione  della  estinzione  del  giudizio  nel  caso  di   mancata
presentazione nei termini dell'istanza di trattazione; 
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello
alla data di emanazione dei decreti legislativi di  cui  al  presente
articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e
che la medesima disposizione si applichi anche ai  processi  pendenti
alla  stessa  data  davanti  alla  commissione  tributaria  centrale,
sempreche' sia presentata  istanza  di  trattazione,  secondo  quanto
previsto nella lettera t), e che in detta istanza non  sia  richiesto
l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 360
del  codice  di  procedura  civile,  in  ogni  caso  la   commissione
tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro  il
31 dicembre 1995; 
v) adeguamento con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del  numero  delle
sezioni, nonche' determinazione del  compenso  mensile  spettante  ai
presidenti, ai presidenti di sezione e agli  altri  componenti  degli
organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano
conto delle funzioni e  dell'attivita'  svolta  nonche'  delle  spese
sostenute per l'intervento alle sedute dei  componenti  residenti  in
comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria; 
z) revisione della disciplina  dell'iscrizione  provvisoria  a  ruolo
ovvero   del   pagamento   provvisorio   delle   imposte   accertate,
coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio. 
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati
su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia e del  tesoro.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei
decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare  di  cui
all'articolo 17, terzo comma, della legge  9  ottobre  1971,  n.  825
nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29
dicembre 1987, n. 550, esprime, entro  sessanta  giorni,  il  proprio
parere. 
3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente   articolo,
valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa
fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dalla presente legge. 
 
          Note all'art. 30:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del D.P.R. n. 636/1972 e' il
          seguente:
             "Art.  1   (Controversie   devolute   alle   commissioni
          tributarie).  -  Le  commissioni tributarie di cui al regio
          decreto-legge 7 agosto  1936,  n.  1639,  convertito  nella
          legge  7  giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni,
          sono riordinate in: commissioni tributarie di primo  grado;
          commissioni   tributarie   di  secondo  grado;  commissione
          tributaria centrale.
             Appartengono   alla   competenza    delle    commissioni
          tributarie le controversie in materia di:
               a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
               b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
               c) imposta locale sui redditi;
               d)  imposta  sul  valore  aggiunto,  salvo il disposto
          dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al  n.
          1  della  parte  III  della  tabella  A allegata al decreto
          stesso nei casi in cui l'imposta  sia  riscossa  unitamente
          all'imposta sugli spettacoli;
               e)  imposta  comunale  sull'incremento di valore degli
          immobili;
               f) imposta di registro;
               g) imposta sulle successioni e donazioni;
               h) imposte ipotecarie;
               i) imposta sulle assicurazioni.
             Appartengono, altresi', alla competenza  delle  suddette
          commissioni  le controversie promosse da singoli possessori
          concernenti l'intestazione, la  delimitazione,  al  figura,
          l'estenzione,  il classamento dei terreni e la ripartizione
          dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
          una stessa particella, nonche' le  controversie  concenenti
          la   consistenza,   il  classamento  delle  singole  unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale.".
             - Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile,
          come modificato dalla legge n. 353/1990, e' il seguente:
             "Art.  360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado
          possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
              1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
              2) per violazione delle norme sulla competenza,  quando
          non e' prescritto il regolamento di competenza;
              3)  per  violazione  o  falsa  applicazione di norme di
          diritto;
              4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
              5)   per   omessa,   insufficiente   o  contraddittoria
          motivazione, circa un punto  decisivo  della  controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
             Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione
          una  sentenza  appellabile  del tribunale, se le parti sono
          d'accordo  per  omettere  l'appello;   ma   in   tal   caso
          l'impugnazione  puo'  propoprsi  soltanto  per violazione o
          falsa applicazione di norme di diritto".
             - L'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante
          "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze"
          e' il seguente:
             Art. 10  (Organizzazione  del  personale).  -  1.  Ferme
          restando le dotazioni organiche attualmente previste per il
          Dipartimento  delle dogane ed imposte indirette dal decreto
          legislativo  26  aprile  1990,   n.   105,   il   personale
          appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali  del Ministero
          delle finanze e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite
          dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo
          tecnico,  aventi  dotazioni   organiche   il   cui   numero
          complessivo non puo' superare le 2.420 unita', di cui 4 per
          il  livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C,
          604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello  di
          funzione E.
            2.  I  quadri  A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI
          dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica
          30 giugno 1972, n. 748, e  successive  modificazioni,  sono
          sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.
            3.  Il  personale appartenente alle qualifiche funzionali
          istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e' ripartito,
          con decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  finanze  e  sentite  le
          organizzazioni sindacali presenti nel  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui
          dotazioni  organiche  complessive, escluso il personale del
          Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono
          superare le  82.200  unita'.  In  tale  dotazione  organica
          complessiva   e'   incluso   il  personale  attualmente  in
          posizione di soprannumero.
            4. Con  i  regolamenti  previsti  dall'articolo  12  sono
          indicati  i  criteri  e  le modalita' con cui, in base alle
          direttive generali impartite dal  Ministro  e  secondo  gli
          indirizzi    attuativi    stabiliti    dal   consiglio   di
          amministrazione, ferma restando la  normativa  contrattuale
          in  materia,  si  provvede  ad assicurare alla gestione del
          personale  condizioni  di   flessibilita',   in   modo   da
          consentire   la   mobilita'  interorganica  e  territoriale
          necessaria per l'adeguamento  costante  degli  uffici  alle
          esigenze   dei   relativi  servizi.  Vanno  in  particolare
          assicurate  condizioni  ottimali  di   funzionalita'   alle
          segreterie    delle    commissioni   tributarie,   mediante
          l'assegnazione  di  un  contingente  di  dirigenti   e   di
          impiegati  non  inferiore alle 6.000 unita', distribuiti in
          base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro
          delle finanze.
            5.   I  regolamenti  di  cui  all'articolo  12,  inoltre,
          prevedono e definiscono procedure  rapide  e  semplificate,
          anche  in  deroga alla normativa di carattere generale ed a
          quella specifica sulla mobilita'  intersettoriale,  per  la
          sollecita   copertura   delle   vacanze   organiche   nelle
          qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.
            6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono  prevedere
          che,    per   assicurare   l'immediata   funzionalita'   ai
          dipartimenti, per la  prima  copertura  dei  posti  vacanti
          nelle   qualifiche  dirigenziali  e  funzionali  nei  ruoli
          previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste
          dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n.
          105.
            7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono  prevedere
          l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio
          presso     gli     uffici     centrali     e     periferici
          dell'Amministrazione  finanziaria,  comprese   la   sezione
          staccata  del  Provveditorato  generale  dello  Stato  e la
          Ragioneria, di compensi  incentivanti  la  produttivita'  e
          remunerativi    di    specifiche   prestazioni   disagiate,
          difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal  caso
          i  regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per
          la funzione pubblica, in base  agli  accordi  sindacali.  I
          compensi    stessi   debbono   avere   caratteristiche   di
          uniformita' e di perequazione rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  i),  della  legge 10
          ottobre  1989,  n.    349,  e  nei  criteri  per  la   loro
          attribuzione  dovranno  essere previste espressamente forme
          di  esclusione  e  di  attenuazione,  in   conseguenza   di
          comprovate  diminuzioni  qualitative  o  quantitative della
          produttivita', fermi restando i  trattamenti  normativi  ed
          economici  previsti per il personale del dipartimento delle
          dogane ed imposte  indirette  dal  decreto  legislativo  26
          aprile  1990,  n.  105.  Con effetto dal 1› gennaio 1990 e'
          abrogato l'ultimo comma  dell'articolo  5  della  legge  15
          novembre 1973, n. 734.".
             - La legge n. 221/1988 reca: "Provvedimenti a favore del
          personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie".
             - Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
          D.L. n. 853/1984:
             "4.  In  relazione  all'obiettivo  del perseguimento del
          recupero  dell'evasione  fiscale  ed  alle  responsabilita'
          connesse  con  l'esercizio  delle attivita' tributarie, con
          particolare riferimento alle funzioni di accertamento e  di
          controllo,   e'   attivato,  attraverso  la  contrattazione
          prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale
          dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,   un   compenso
          incentivante     la     produttivita'     collegato    alla
          professionalita'.
             5. Nell'ambito della  contrattazione  di  cui  al  comma
          precedente saranno determinati:
               a)  i  criteri  di  ripartizione  del  compenso  fra i
          diversi   settori   dell'Amministrazione   finanziaria   e,
          nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
          uffici   differenziate   secondo   il  risultato  ottenuto,
          nell'anno precedente, nella realizzazione  degli  obiettivi
          di cui al comma precedente;
               b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
          funzionali,  dirigenziali  e ad esaurimento con riferimento
          anche  alla  titolarita'  degli  uffici  ed  alle  funzioni
          ispettive;
               c)  i  tempi  e  le  modalita'  per  la erogazione del
          compenso al personale.
             6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5  e'
          annualmente   iscritto   nello   stato  di  previsione  del
          Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno  finanziario
          1986,  un  fondo  di  lire  30  miliardi la cui consistenza
          potra' annualmente essere modificata in sede  di  legge  di
          approvazione del bilancio.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  D.P.R. n.
          344/1983:
             "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1› gennaio  1984
          e'  istituito,  a favore del personale di cui al precedente
          art. 1, un compenso  incentivante  la  produttivita'  nella
          misura  di  L.  85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica
          funzionale.
             Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative,  da  definire  entro  il  31 ottobre 1983,
          saranno stabilite:
               a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in
          proporzione  con  l'ammontare  degli  stipendi  di  cui  al
          precedente art.  3;
               b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non
          piu'  di  undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento
          di   obiettivi    generali    stabiliti    dalle    singole
          amministrazioni,  all'effettiva  presenza  in  servizio, al
          pieno  rispetto  dell'orario  d'obbligo  e  ad  ogni  altra
          eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del
          servizio;
               c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione
          a specifiche effettive prestazioni lavorative.
             La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di
          cui  al  punto  c)  del precedente comma sara' rimessa alla
          contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della
          legge 29 marzo 1983, n.  93.
             Il  compenso  di  cui   al   presente   articolo   sara'
          corrisposto  in  sostituzione  di  compensi  o  indennita',
          fruiti  dal  personale  al  medesimo  titolo  o  che  siano
          comunque  collegati alle effettive prestazioni ordinarie di
          servizio, da individuare con il decreto di cui  al  secondo
          comma, che verranno contestualmente soppressi.
             Qualora  questi  ultimi trattamenti risultino di importo
          piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo
          delle  maggiorazioni,  l'eccedenza,  sara'  conservata   ad
          personam   e   riassorbita   con   gli   eventuali   futuri
          miglioramenti del compenso stesso.
             Il   compenso  incentivante  non  compete  al  personale
          provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo
          connessi all'espletamento di compiti di istituto.
             Al finanziamento del compenso  incentivante  di  cui  al
          presente articolo si provvede:
              1)  con  i  fondi  destinati  a  remunerare  il  lavoro
          straordinario nei normali limiti orari per il personale  di
          cui al precedente art. 1;
              2)  con  i fondi stanziati per indennita' e compensi da
          sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
              3) con la quota aggiuntiva mensile  di  L.  15.000  per
          ciascuna  unita' organica, da fronteggiare con gli appositi
          fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
             - Si trascrivono rispettivamente i testi del terzo comma
          dell'art.  17 della legge n. 825/1971, nonche' del comma 4,
          dell'art. 1 della legge n. 550/1987:
             "Il  Governo  della  Repubblica  e' delegato ad emanare,
          entro tre anni dall'entrata in  vigore  delle  disposizioni
          previste   dal   primo  comma  sentito  il  parere  di  una
          commissione parlamentare composta da nove senatori  e  nove
          deputati,   nominati,   su  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  dai  Presidenti  delle  rispettive
          Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema-
          nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in
          vigore  per  le  medesime  materie, apportando le modifiche
          necessarie per  il  migliore  coordinamento  delle  diverse
          disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i
          principi  e  i  criteri  direttivi stabiliti dalla presente
          legge.".
             "4. La commissione parlamentare di cui all'articolo  17,
          terzo  comma,  della  legge  9  ottobre  1971,  n.  825, e'
          composta da quindici senatori e quindici deputati  nominati
          dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza
          proporzionale dei gruppi parlamentari.".