Art. 31. 1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, dopo la lettera g-ter) e' aggiunta la seguente: "g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze". 2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, e' aggiunto il seguente periodo: "Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 le parole: "della Corte di cassazione," sono soppresse; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori".
Note all'art. 31: - Si trascrive il testo dell'art. 6, del D.P.R. n. 605/1973, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro delle finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1 gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico; c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1 gennaio 1978; d) dichiarazioni di redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria la indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1 gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del nimero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle comunicazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1 gennaio 1978: distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1 gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva; e) domande, per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici: domande di autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenza di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessioni del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sottorranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli o pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera; domande all'amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro delle finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle liste e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita': domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti (recte: istituiti) per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita'; g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1 gennaio 1978; g-bis) mandati ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti. g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba esser fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi". - Si trascrive il testo dell'art. 15, del D.P.R. n. 636/1972, cosi' come modificato dalla presente legge: "Contenuto del ricorso. - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere: a) l'indicazione della commissione adita; b) l'oggetto della domanda; c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso e' proposto; d) i motivi; e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto; f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante. Il ricorso e' inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32- bis". - Si trascrive il testo dell'art. 9, del D.P.R. n. 636/1972, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Componenti della commissione tributaria centrale). - I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72 anno di eta': a) magistrati della corte di cassazione; b) magistrati del consiglio di stato, con la qualifica non inferiore a consigliere; c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere; d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale; e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma; f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale. Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale. Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65 anno d'eta'. I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori. Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione. Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti. Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6. La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze".