Art. 31. 
1. All'articolo 6, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
dopo la lettera g-ter) e' aggiunta la seguente: 
"g-quater)  ricorsi  alle  commissioni  tributarie  di   ogni   grado
relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio  con  le
modalita' ed i termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze". 
2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito  dall'articolo  6
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n.  739,
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  ricorso   deve   contenere
l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del  caso,  del
suo legale rappresentante". 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  ai  ricorsi
proposti  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
4. Al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  636  le  parole:  "della  Corte  di
cassazione," sono soppresse; sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e non inferiore  a  quella  di  magistrato  della  Corte  di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
del conferimento delle funzioni direttive superiori". 
 
          Note all'art. 31:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6, del D.P.R. n.
          605/1973, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato  il  numero
          di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve
          essere indicato nei seguenti atti:
               a) fatture e documenti equipollenti  emessi  ai  sensi
          delle  norme  concernenti  l'imposta  sul  valore aggiunto,
          relativamente all'emittente;
               b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma
          del presente articolo, degli atti da registrare in  termine
          fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari
          degli  effetti  giuridici  immediati dell'atto, esclusi gli
          atti degli organi giurisdizionali e quelli  elencati  nella
          tabella  allegata  al  presente  decreto. Il Ministro delle
          finanze ha facolta', con  proprio  decreto,  di  aggiungere
          all'elenco  atti  dai  quali non risultino fatti o rapporti
          giuridici indicativi di capacita' contributiva o  escludere
          atti   dai  quali  risultino  fatti  o  rapporti  giuridici
          indicativi di capacita' contributiva. Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione  del numero di codice fiscale nelle richieste
          di  registrazione  degli  atti  pubblici  formati  e  delle
          scritture  private  autenticate  prima del 1› gennaio 1978,
          nelle  scritture  private non autenticate presentate per la
          registrazione prima di tale data,  nonche'  nelle  note  di
          trascrizione    da    prodursi    al    pubblico   registro
          automobilistico per gli atti stipulati fino al 28  febbraio
          1978  relativamente  ai  veicoli gia' iscritti nel pubblico
          registro automobilistico;
               c) comunicazioni allo schedario  generale  dei  titoli
          azionari,   relativamente   alla   societa'  emittente,  ai
          soggetti  da  cui  provengono  se  diversi  dalla  societa'
          emittente,  agli  intestatari  o  cointestatari del titolo,
          nonche' agli altri soggetti per  cui  tale  indicazione  e'
          richiesta   nel  modello  di  comunicazione  approvato  con
          decreto del Ministro delle  finanze.  Non  e'  obbligatoria
          l'indicazione   del   numero   di   codice   fiscale  nelle
          comunicazioni allo schedario generale dei  titoli  azionari
          che  concernono  pagamenti  di dividendi o altre operazioni
          effettuati anteriormente al 1› gennaio 1978;
               d)  dichiarazioni  di  redditi  previste  dalle  norme
          concernenti  l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche,
          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e  l'imposta
          locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti
          d'imposta  ed  i  certificati  attestanti  le ritenute alla
          fonte operate dagli stessi, relativamente  ai  soggetti  da
          cui  provengono  ed  agli altri soggetti in esse indicati o
          indicati  in  elenchi  nominativi  la  cui  allegazione   e
          prescritta  da  leggi  tributarie.  Per i soggetti indicati
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei  relativi
          certificati,  l'indicazione del numero di codice fiscale e'
          limitata ai soggetti  per  i  quali  e'  stata  operata  la
          ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione
          del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai
          fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e'
          limitata alle persone che hanno redditi  propri;  richieste
          di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti
          e   relative   certificazioni   degli   uffici  finanziari,
          limitatamente alle persone che hanno redditi propri.  Nelle
          dichiarazioni   nelle   richieste  di  certificazione,  nei
          certificati  e  negli  elenchi  non  e'   obbligatoria   la
          indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i
          quali  il  rapporto  con  i  soggetti  da cui provengono e'
          cessato  anteriormente  al  1›   gennaio   1978;   non   e'
          obbligatoria l'indicazione del nimero di codice fiscale nei
          certificati  rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973, n.  600, dalle comunicazioni dello Stato e
          dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  per  le
          somme  corrisposte  e  le  ritenute  operate per il periodo
          precedente il 1› gennaio 1978:
               distinte e bollettini di conto corrente postale per  i
          versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte
          delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui
          provengono i versamenti;
               bollettini  di conto corrente postale per il pagamento
          delle imposte dirette iscritte a  ruolo,  relativamente  ai
          soggetti tenuti al pagamento;
               atti  di  delega  alle  aziende  di  credito  previsti
          dall'art. 17  della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
          conseguenti  attestazioni  di  pagamento  rilasciate  dalle
          aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti;
               atti  e   comunicazioni   da   inviare   agli   uffici
          distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati;
               domande e note di voltura catastale, relativamente  ai
          soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del
          numero  di  codice  fiscale nelle domande e note di voltura
          relative ad atti pubblici formati ed  a  scritture  private
          autenticate anteriormente al 1› gennaio 1978;
               dichiarazioni  e relativi allegati, da presentare agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente  ai
          soggetti  da  cui provengono ed agli altri soggetti in essi
          indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi  da
          allegare  alle  dichiarazioni  annuali ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto, l'indicazione  del  numero  di  codice
          fiscale  dei  contraenti  per  le operazioni effettuate, ai
          sensi  dell'art.  6  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, anteriormente al 1›
          gennaio 1978;
               distinte e dichiarazioni di incasso da  presentare  ad
          enti  delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi, relativamente  ai  soggetti
          tenuti alla compilazione dei documenti;
               denunce  di  successione, relativamente al dante causa
          ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del
          numero di codice fiscale del dante causa se il  decesso  e'
          avvenuto anteriormente al 1› gennaio 1978;
               dichiarazioni   decennali   da   presentare  ai  sensi
          dell'art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,  relativamente  ai
          soggetti interessati;
               note  di  trascrizione,  iscrizione ed annotazione, da
          presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con
          esclusione  di  quelle  relative  agli  atti  degli  organi
          giurisdizionali,  con  le  modalita' ed i termini stabiliti
          con decreto del Ministero delle finanze. Il Ministro  delle
          finanze,  con  proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo
          le note  relative  ad  atti  non  indicativi  di  capacita'
          contributiva;
               e) domande, per autorizzazioni a produrre e mettere in
          commercio  specialita'  medicinali,  alimenti  per la prima
          infanzia, prodotti dietetici,  prodotti  chimici  usati  in
          medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici:
               domande    di    autorizzazioni    all'esercizio    di
          stabilimenti di acque minerali  e  di  fabbriche  di  acque
          gassate o di bibite analcoliche;
               domande    per   l'autorizzazione   all'esercizio   di
          stabilimenti  termali,  balneari,  di   cure   idropiniche,
          idroterapiche o fisiche;
               domande  per  autorizzazioni o licenze per l'esercizio
          del commercio;
               domande per licenze di importazione delle armi non  da
          guerra e loro parti;
               domande per licenze di pubblico esercizio;
               domande   per   licenze   di   esercizio   delle  arti
          tipografiche, litografiche o fotografiche;
               domande per licenza di esercizio delle  investigazioni
          o  ricerche  per  la  raccolta di informazioni per conto di
          privati;
               domande  per  licenze  di  esercizio  di  rimessa   di
          autoveicoli o di vetture;
               domande   per   licenze  di  produzione,  commercio  o
          mediazione di oggetti e metalli preziosi;
               domande per concessioni di aree pubbliche;
               domande  per  concessioni  del  permesso  di   ricerca
          mineraria;
               domande  per autorizzazioni per la ricerca, estrazione
          ed utilizzazione di acque sottorranee;
               domande per licenze, autorizzazioni e concessioni  per
          i  servizi  di autotrasporto di merci, per servizi pubblici
          automobilistici per viaggiatori, bagagli o pacchi agricoli;
               domande   per   concessioni   all'apertura    ed    al
          funzionamento di scuole non statali;
               concessioni   in   materia   edilizia   e  urbanistica
          rilasciate ai sensi della legge 28  gennaio  1977,  n.  10,
          relativamente   ai  beneficiari  delle  concessioni  ed  ai
          progettisti dell'opera;
               domande all'amministrazioni statali per la concessione
          di contributi e di agevolazioni;
               domande  per  altre  autorizzazioni,   concessioni   e
          licenze  che  il  Ministro  delle  finanze  ha  facolta' di
          indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun
          anno con efficacia a decorrere  dal  1›  gennaio  dell'anno
          successivo;
               f)  domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
          nei registri delle  liste  e  negli  albi  degli  artigiani
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
          agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano
          l'attivita':
               domande di iscrizione e note di trascrizione  di  atti
          costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di
          altri  diritti  reali  relativamente ai possessori ed altri
          soggetti  ivi  indicati,  concernenti  navi  ed  unita'  da
          diporto  soggette  ad  iscrizioni nei registri tenuti dagli
          uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile
          -  sezione  nautica;  domande  di  iscrizioni  e  note   di
          trascrizione    al    Registro    aeronautico    nazionale,
          relativamente ai possessori di aeromobili;
               domande  di  iscrizione,  variazione  e  cancellazione
          negli  albi,  registri   ed   elenchi   istituiti   (recte:
          istituiti)  per l'esercizio di attivita' professionali e di
          altre  attivita'  di  lavoro  autonomo,  relativamente   ai
          soggetti che esercitano l'attivita';
               g)  atti  emessi  da  uffici  pubblici  riguardanti le
          concessioni,  autorizzazioni  e   licenze   di   cui   alla
          precedente    lettera   e),   relativamente   ai   soggetti
          beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione  del  numero
          di  codice  fiscale  negli  atti  emessi  in  dipendenza di
          domande presentate prima del 1› gennaio 1978;
              g-bis) mandati ordini ed altri titoli di  spesa  emessi
          dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici,
          in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti
          le  borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di
          lavoro subordinato, anche in quiescenza,  relativamente  al
          beneficiario  della  spesa e diverse da quelle derivanti da
          vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali  e  dei
          giochi  e  concorsi  menzionati  nei commi quarto, quinto e
          sesto  dell'art.  30  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni;
              g-ter) contratti di  assicurazione,  ad  esclusione  di
          quelli  relativi alla responsabilita' civile, relativamente
          ai soggetti contraenti; contratti  di  somministrazione  di
          energia elettrica, relativamente agli utenti.
              g-quater)  ricorsi  alle commissioni tributarie di ogni
          grado relativamente ai ricorrenti ed ai  rappresentanti  in
          giudizio,  con  le  modalita'  ed  i  termini stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze.
             I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale
          di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di  riceverne
          da   questi  ultimi  comunicazione  per  iscritto.  Qualora
          l'indicazione del numero  di  codice  fiscale  debba  esser
          fatta  nelle  comunicazioni  di  cui  alla  lettera  c) del
          precedente comma, i soggetti tenuti  ad  indicarlo  possono
          sospendere   l'adempimento   delle  prestazioni  dovute  ai
          soggetti   interessati   fino   a   quando   ne    ricevono
          comunicazione da questi ultimi.
             La  registrazione  degli  atti,  diversi da quelli degli
          organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente
          per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta  in
          conformita'  ai  modelli approvati con decreti del Ministro
          delle finanze e deve contenere  le  indicazioni  prescritte
          nei modelli stessi".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 15, del D.P.R. n.
          636/1972, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Contenuto del ricorso. - Il  ricorso  alla  commissione
          tributaria deve contenere:
               a) l'indicazione della commissione adita;
               b) l'oggetto della domanda;
               c)  l'indicazione  dell'atto,  cui  la controversia si
          riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del
          quale il ricorso e' proposto;
               d) i motivi;
               e)   le  indicazioni  necessarie  per  individuare  il
          ricorrente e, se del caso,  il  suo  legale  rappresentante
          nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
               f)  la  sottoscrizione del ricorrente o del suo legale
          rappresentante o del procuratore alla lite.
             Al ricorso deve essere allegata copia in carta  semplice
          dell'atto  di  cui alla lettera c) del comma precedente. Il
          ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del
          ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante.
             Il  ricorso  e'  inammissibile  se   manca   o   risulta
          assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo
          comma,  salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-
          bis".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  9,  del  D.P.R.  n.
          636/1972, cosi' come modificato dalla presente legge:
             "Art.   9   (Componenti   della  commissione  tributaria
          centrale). -  I  membri  della  commissione  centrale  sono
          scelti   fra   appartenenti   alle  seguenti  categorie  in
          attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato  il
          72› anno di eta':
               a) magistrati della corte di cassazione;
               b) magistrati del consiglio di stato, con la qualifica
          non inferiore a consigliere;
               c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non
          inferiore a consigliere;
               d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a
          sostituto avvocato generale;
               e)   professori   universitari  di  ruolo  di  materie
          giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno  degli
          albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
               f)    impiegati    dell'amministrazione    finanziaria
          centrale,  con  qualifica  di  direttore  generale   o   di
          ispettore generale.
             Possono,  altresi',  far  parte  della  commissione, nei
          limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli
          avvocati che siano iscritti almeno da dieci  anni  all'albo
          per  il  patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che
          rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.
             Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se
          accettano  la  nomina,  sono  messi  fuori  ruolo  e   sono
          collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi
          causa  dalla  carica  di componente della commissione e, in
          ogni caso, non oltre il 65› anno d'eta'.
             I presidenti di sezione sono scelti fra  i  membri  piu'
          anziani  per  appartenenza  alla  commissione  centrale che
          hanno qualifica non inferiore a presidente di  sezione  del
          consiglio  di stato e della corte dei conti e non inferiore
          a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato
          idoneo  ad  essere  ulteriormente  valutato  ai  fini   del
          conferimento delle funzioni direttive superiori.
             Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i
          magistrati  della  corte  di  cassazione,  del Consiglio di
          Stato e della corte dei conti, con qualifica non  inferiore
          a presidente di sezione.
             Le  nomine  sono  fatte con decreto del Presidente della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          su proposta del Ministro per le finanze,  il  quale  per  i
          membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle
          designazioni dei capi dei rispettivi istituti.
             Per  le incompatibilita' e per la decadenza si osservano
          in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.
          La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          su proposta del Ministro per le finanze".