Art. 76. (Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie) 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonche' per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed e' formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari. 3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonche' a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico-consultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge. 4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'". 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 76: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987. L'art. 19 recita: "Art. 19 (Commissione per il recepimento delle normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche cominitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sara' corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Al relativo onere si fara' fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul cap. 6921 dello Stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 37, per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al cap. 6942 della rubrica stessa". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 58 del 10 marzo 1989. L'art. 7 recita: "Art. 7 (Relazione semestrale al Parlamento). - 1. Il Governo presenta alle Camere una relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario in cui sono esposti i principi e le linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, gli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale. In tale occasione il Governo riferisce altresi' al Parlamento sul programma di attivita' presentato dalla Presidenza di turno, sui propri orientamenti al riguardo nonche', successivamente, sull'andamento dell'attuazione del programma medesimo".