Art. 14. Margini iniziali costituiti da contante 1. Se il valore dei titoli costituiti a garanzia non e' sufficiente per coprire interamente il margine iniziale dovuto, le disponibilita' esistenti nei singoli conti di cui all'art. 13, comma 2, vengono utilizzate per coprire gli importi dovuti a titolo di margine iniziale nei corrispondenti conti "proprio" e "terzi".