Art. 14.
               Margini iniziali costituiti da contante
   1.   Se  il  valore  dei  titoli  costituiti  a  garanzia  non  e'
sufficiente per coprire interamente il margine  iniziale  dovuto,  le
disponibilita'  esistenti nei singoli conti di cui all'art. 13, comma
2, vengono utilizzate per coprire gli  importi  dovuti  a  titolo  di
margine iniziale nei corrispondenti conti "proprio" e "terzi".