Art. 76 
            Organismi di coordinamento operanti presso il 
    Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie 
 
  1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge
16 aprile 1987, n.  183,  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche   comunitarie   puo'   istituire,    in    aggiunta    alle
sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie,  anche
sottocommissioni   per   specifici   problemi   comunque    attinenti
all'adempimento di obblighi comunitari, nonche'  per  predisporre  la
relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86. 
  2. Presso il Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e' istituito il Comitato per la  lotta  contro  le  frodi
comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  ed  e'  formato  da
funzionari designati dalle  amministrazioni  interessate  alla  lotta
contro le frodi comunitarie con particolare  riferimento  alle  frodi
fiscali,  agricole  ed  alla   corretta   utilizzazione   dei   fondi
comunitari. 
  3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della  legge  16
aprile 1987, n. 183, e' erogato  anche  ai  componenti  del  Comitato
consultivo di cui all'articolo 4  della  medesima  legge,  nonche'  a
quelli del Comitato istituito ai  sensi  del  comma  2  del  presente
articolo e del Comitato tecnicoconsultivo previsto dall'articolo  12,
comma 2, della presente legge. 
  4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni
annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  "Iniziative   di   enti   ed
organismi pubblici  e  privati  per  l'attuazione  di  interventi  di
promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'". 
  5. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a La Maddalena, addi' 19 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                          ROMITA, Ministro per il coordinamento delle 
                                                politiche comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: Martelli