Art. 76 Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonche' per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed e' formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari. 3. Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonche' a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnicoconsultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge. 4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'". 5. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a La Maddalena, addi' 19 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Martelli