Art. 55 
(Personale appartenente alle qualifiche funzionali e ripartizione  in
                            contingenti) 
 1. La dotazione organica del personale delle  qualifiche  funzionali
del Ministero delle finanze da destinare ai  contingenti  di  cui  al
comma 2 e' fissata in complessive 82.200 unita'. 
 2. Ferme restando le dotazioni  relative  al  personale  addetto  al
Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed
i Sottosegretari di Stato, di cui al regio  decreto-legge  10  luglio
1924, n. 1100, le dotazioni  organiche  delle  qualifiche  funzionali
sono numericamente ripartite, con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare su parere del consiglio di amministrazione,  nei  seguenti
contingenti: 
 a) contingente addetto all'ufficio del segretario generale  ed  agli
uffici centrali previsti dagli articoli 3 e 4 della citata  legge  n.
358 del 1991, alla Scuola centrale tributaria, al  Servizio  centrale
degli ispettori  tributari,  alla  direzione  generale  degli  affari
generali e del personale,  al  servizio  amministrativo  del  comando
generale della Guardia di finanza ed alle strutture di  supporto  del
Corpo; 
 b)  contingente  addetto  agli  uffici  centrali  e  periferici  del
dipartimento delle entrate, nonche' alle segreterie delle commissioni
tributarie; 
 c)  contingente  addetto  agli  uffici  centrali  e  periferici  del
dipartimento del territorio. 
 
          Note all'art. 55:
          - Per il  citato  R.D.L.  n.  1100/1924  si  veda  la  nota
          all'art.  1.
          -  Per gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358/1991 si
          vedano le note agli articoli 3 e 30.