Art. 55 (Personale appartenente alle qualifiche funzionali e ripartizione in contingenti) 1. La dotazione organica del personale delle qualifiche funzionali del Ministero delle finanze da destinare ai contingenti di cui al comma 2 e' fissata in complessive 82.200 unita'. 2. Ferme restando le dotazioni relative al personale addetto al Gabinetto ed agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali sono numericamente ripartite, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, nei seguenti contingenti: a) contingente addetto all'ufficio del segretario generale ed agli uffici centrali previsti dagli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358 del 1991, alla Scuola centrale tributaria, al Servizio centrale degli ispettori tributari, alla direzione generale degli affari generali e del personale, al servizio amministrativo del comando generale della Guardia di finanza ed alle strutture di supporto del Corpo; b) contingente addetto agli uffici centrali e periferici del dipartimento delle entrate, nonche' alle segreterie delle commissioni tributarie; c) contingente addetto agli uffici centrali e periferici del dipartimento del territorio.
Note all'art. 55: - Per il citato R.D.L. n. 1100/1924 si veda la nota all'art. 1. - Per gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 358/1991 si vedano le note agli articoli 3 e 30.