Art. 25. 
               Transumanza, alpeggio e pascolo vagante 
  1. Con separato provvedimento il  Ministro  per  la  sanita'  emana
particolari norme che  disciplinano  il  commercio,  il  pascolo,  la
circolazione ed il trasporto, nonche' la transumanza,  l'alpeggio  ed
il pascolo vagante degli ovini e dei caprini che non appartengono  ad
allevamenti  ufficialmente  indenni  da  brucellosi  od  indenni   da
brucellosi. 
  2. Tali discipline possono anche essere regolate, d'intesa  con  il
Ministero della sanita', attraverso accordi interregionali nel quadro
dei programmi proposti dalle singole regioni e province  autonome  ai
sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33. 
  3. Per gli allevamenti che praticano la transumanza, l'alpeggio  od
il pascolo vagante il rilascio delle relative qualifiche sanitarie e'
demandato alla U.S.L. di residenza anagrafica dell'allevamento. 
  4. Gli esiti dei controlli effettuati nelle  sedi  di  transumanza,
alpeggio e pascolo vagante  saranno  comunicati  immediatamente  alle
U.S.L. di cui al punto 3 del presente articolo.