Art. 25. Transumanza, alpeggio e pascolo vagante 1. Con separato provvedimento il Ministro per la sanita' emana particolari norme che disciplinano il commercio, il pascolo, la circolazione ed il trasporto, nonche' la transumanza, l'alpeggio ed il pascolo vagante degli ovini e dei caprini che non appartengono ad allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi od indenni da brucellosi. 2. Tali discipline possono anche essere regolate, d'intesa con il Ministero della sanita', attraverso accordi interregionali nel quadro dei programmi proposti dalle singole regioni e province autonome ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 33. 3. Per gli allevamenti che praticano la transumanza, l'alpeggio od il pascolo vagante il rilascio delle relative qualifiche sanitarie e' demandato alla U.S.L. di residenza anagrafica dell'allevamento. 4. Gli esiti dei controlli effettuati nelle sedi di transumanza, alpeggio e pascolo vagante saranno comunicati immediatamente alle U.S.L. di cui al punto 3 del presente articolo.