Art. 84 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di pericolo in generale)
1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un
vertice diretto verso l'alto.
2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una
reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con
tempestivita' da un conducente che osservi le normali regole di
prudenza.
3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di
posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve
essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva
distanza dal pericolo: per motivi di sicurezza, il segnale puo'
essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello
integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo.
4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della
strada. Sulle strade con due o piu' corsie per ogni senso di marcia,
devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni
locali, affinche' i segnali siano chiaramente percepibili anche dai
conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli
sul lato sinistro o al sopra della carreggiata.
5. Se il segnale e' utilizzato per indicare un pericolo esteso su
un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve
pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.)
quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA
(modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il
segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa
massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non
puo' superare i 3 Km.
6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo
segnalato non e' chiaramente individuabile, il termine del pericolo
puo' essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal
pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3).
7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale
di obbligo sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di
sopra del secondo.