Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.) 
               (Segnali di attraversamento tranviario, 
        attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile) 
  1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12)  deve  essere
usato per presegnalare, fuori e dentro i centri  abitati,  una  linea
tranviaria, non regolata da semaforo,  intersecante,  interferente  o
riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli. 
  2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  (fig.  II.13)  deve  essere
usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto  dagli
appositi segni sulla carreggiata,  nelle  strade  extraurbane  ed  in
quelle urbane con limite di velocita' superiore  a  quello  stabilito
dall'articolo 142, comma 1, del codice. 
  3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig.  II.14)  deve  essere
usato per presegnalare  un  passaggio  di  ciclisti,  contraddistinto
dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade  extraurbane  ed
in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito
dall'articolo 142, comma 1, del codice. 
  4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato  nelle  altre
strade dei centri abitati solo quando le condizioni del  traffico  ne
consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.