Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di attraversamento tranviario,
attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile)
1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere
usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea
tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o
riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere
usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli
appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in
quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito
dall'articolo 142, comma 1, del codice.
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere
usato per presegnalare un passaggio di ciclisti, contraddistinto
dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed
in quelle urbane con limite di velocita' superiore a quello stabilito
dall'articolo 142, comma 1, del codice.
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 puo' essere usato nelle altre
strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne
consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.