Art. 210 (a).
                 Sanzioni amministrative accessorie
          a sanzioni amministrative pecuniarie in generale
  1. Quando le norme  del  presente  codice  dispongono  che  ad  una
sanzione  amministrativa  pecuniaria consegua una sanzione accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le  norme
che seguono.
  2.  Le  sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate
nel presente codice si distinguono in:
    a) sanzioni relative ad  obblighi  di  compiere  una  determinata
attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita';
    b) sanzioni concernenti il veicolo;
    c)  sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.
  3. Nei casi  in  cui  e'  prevista  l'applicazione  della  sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in
misura  ridotta  della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve  essere
trasmesso al prefetto (( del luogo della commessa violazione )) entro
dieci giorni.
  4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo
di     sanzione     amministrativa    pecuniaria    consegue    anche
l'intrasmissibilita' di  qualsiasi  obbligo  relativo  alla  sanzione
accessoria.  Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in
corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del  veicolo  o
ritiro   della  carta  di  circolazione  o  della  patente,  l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 110 del D.Lgs. n. 360/1993.