Art. 211 (a).
     Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato
             dei luoghi o di rimozione di opere abusive
  1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono  che  da
una  violazione  consegua  la  sanzione  accessoria  dell'obbligo  di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione  di  opere  abu-
sive,   l'agente   accertatore   ne   fa   menzione  nel  verbale  di
contestazione da redigere ai sensi  dell'art.  200  o,  in  mancanza,
nella  notificazione  prescritta  dall'art.  201.  Il  verbale  cosi'
redatto costituisce titolo anche per  l'applicazione  della  sanzione
accessoria.
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria si estende  alla  sanzione  accessoria.  Si  applicano  le
disposizioni  dei  commi  1  e  2  dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando  da  cui  dipende  l'agente  accertatore
trasmette   copia   del   verbale   al   prefetto   per   l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla  scadenza
del termine per ricorrere.
  3.  Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della
sanzione pecuniaria, gli ordina  l'adempimento  del  suo  obbligo  di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato  in  relazione  all'entita'  delle  opere da eseguire ed allo
stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel  caso
di  mancato  ricorso,  l'ordinanza  suddetta  e' emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  dell'ufficio
o  comando  di  cui  al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua
sotto il controllo  dell'ente  proprietario  o  concessionario  della
strada.  Eseguite  le  opere,  l'ente  proprietario  della  strada ne
avverte immediatamente il prefetto,  il  quale  emette  ordinanza  di
estinzione   del   procedimento   per   adempimento   della  sanzione
accessoria. L'ordinanza e' comunicata  al  trasgressore  ed  all'ente
proprietario della strada.
  4.  Ove  il  trasgressore  non  compia  nel termine le opere cui e'
obbligato, il prefetto, su  comunicazione  dell'ente  proprietario  o
concessionario  della strada, da' facolta' a quest'ultimo di compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la  nota  delle  spese  sostenute  ed  il  prefetto  emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge.
  5.   Nell'ipotesi   in   cui   il   prefetto  non  ritenga  fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
(( 6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella   ))
(( ipotesi di impossibilita' a provvedere da parte del             ))
(( trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al ))
(( prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto   ))
(( puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura    ))
(( dell'ente proprietario, con le modalita' di cui al comma 4.     ))
  7.  L'opposizione  di  cui  all'art.  205  si estende alla sanzione
accessoria.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 111 del D.Lgs. n. 360/1993.