Art. 212.
           Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere
                      una determinata attivita'
  1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono  che
da  una  violazione  consegua  la sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere o  di  cessare  da  una  determinata  attivita',  l'agente
accertatore  ne  fa menzione nel verbale di contestazione da redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione  da  effettuare  secondo
l'art.  201.  Il  verbale  cosi' redatto costituisce titolo anche per
l'applicazione  della  sanzione   accessoria.   Questa,   quando   le
circostanze   lo   esigano,  deve  essere  adempiuta  immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei  cinque  giorni
dal  verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  si  estende  alla  sanzione  accessoria.  Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il  prefetto  rigetta
il   ricorso,  nell'ordinanza-ingiunzione  da'  atto  della  sanzione
accessoria e della sua esecuzione. Quando  invece  ritenga  infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
  3.  L'opposizione  prevista  dall'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
  4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio  o  comando  summenzionato
provvede  alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art.
650  del  codice  penale  (a)  e,  previa  notifica  al  trasgressore
medesimo,  provvede,  con  i  suoi  agenti  od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale,  che
deve  essere  comunicato  al  prefetto  e  al  trasgressore. Le spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico  del
trasgressore  ed  al  riguardo  provvede  il  prefetto con ordinanza-
ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
  5. Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta  dal  presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente
porre  in  essere  le  condizioni suddette; in tal caso egli presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e  questo,  accertato
il  venir  meno degli impedimenti, consente a che l'attivita' sospesa
sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto.
 
             (a) Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale:
             "Art.    650     (Inosservanza     dei     provvedimenti
          dell'Autorita').    Chiunque  non  osserva un provvedimento
          legalmente dato dall'Autorita' per ragione di  giustizia  o
          di  sicurezza  pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con  l'arresto  fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
          quattrocentomila".
             L'ammenda  originaria  (fino  a  lire  duemila) e' stata
          aumentata di quaranta volte  dall'art.  3  della  legge  12
          luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale
          e  successivamente  quintuplicata dall'art. 113 della legge
          24 novembre 1981, n. 689.