Art. 213 (a).
                   Misura cautelare del sequestro
         e sanzione accessoria della confisca amministrativa
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
accessoria  della  confisca  amministrativa,  l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della  violazione  facendone  menzione  nel  verbale  di
contestazione della violazione.
  2.  L'organo  di  polizia  che procede al sequestro fa rimuovere il
veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia secondo  le
modalita'  previste  dal  regolamento.  Di  cio'  si  fa menzione nel
verbale di contestazione  della  violazione.  Sul  veicolo  e'  posta
segnalazione  visibile  dello  stato  di  sequestro  con le modalita'
stabilite dal regolamento.
  3. Avverso il provvedimento di  sequestro  e'  ammesso  ricorso  al
prefetto  ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il
sequestro e' confermato. Nel caso  di  declaratoria  di  infondatezza
dell'accertamento,  l'ordinanza  di  archiviazione  si  estende  alla
misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo.
  4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto  al
sequestro,  circola  abusivamente con il veicolo stesso e' punito con
l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire  duecentomila  a
lire  ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi.
  5. Quando  siano  trascorsi  centottanta  giorni  dal  rigetto  del
ricorso  al  prefetto  di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine
per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o  dalla
scadenza  del  periodo  prescritto di durata del sequestro, senza che
sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo puo'  essere
venduto  secondo  le modalita' previste nel regolamento. Il prezzo di
vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa
non e' stata soddisfatta, nonche'  delle  spese  di  trasporto  e  di
custodia  del  veicolo. Il residuo eventuale e' restituito all'avente
diritto. Per le altre cose  oggetto  del  sequestro  in  luogo  della
vendita e' disposta la distruzione.
  6.  La  sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e  l'uso
puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
  7.  Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.  per  l'annotazione  nei
propri registri.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 112 del D.Lgs. n. 360/1993.