Art. 215 (a).
                 Sanzione accessoria della rimozione
                        o blocco del veicolo
  1. Quando, ai sensi del presente codice, e'  prevista  la  sanzione
amministrativa  accessoria  della  rimozione  del  veicolo, questa e'
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i  quali
provvedono  a  che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento
di esecuzione,  sia  trasportato  e  custodito  in  luoghi  appositi.
L'applicazione  della  sanzione accessoria e' indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
  2.  I  veicoli  rimossi  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituiti
all'avente  diritto,  previo  rimborso  delle  spese  di  intervento,
rimozione e custodia, con le modalita' previste  dal  regolamento  di
esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756
del codice civile (b).
  3.  Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo, questo
e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalita' stabilite dal  regolamento.    Dell'eseguito  blocco  e'
fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  notificato ai sensi
dell'art. 201. La rimozione del  blocco  e'  effettuata  a  richiesta
dell'avente  diritto,  previo  pagamento  delle  spese di intervento,
bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento. Alle dette spese si applica  il  terzo  comma  dell'art.
2756 del codice civile (b).
  4.  Trascorsi  centottanta  giorni  dalla notificazione del verbale
contenente la contestazione della violazione  e  l'indicazione  della
effettuata   rimozione   o   blocco,  senza  che  il  proprietario  o
l'intestatario del documento  di  circolazione  si  siano  presentati
all'ufficio  o  comando  da cui dipende l'organo che ha effettuato la
rimozione o il blocco, il veicolo puo'  essere  alienato  o  demolito
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  regolamento.  Nell'ipotesi di
alienazione,  il  ((  ricavato  ))  serve  alla  soddisfazione  della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione,
di  custodia  e  di  blocco.  L'eventuale  residuo  viene  restituito
all'avente diritto.
(( 5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della          ))
(( rimozione o blocco del veicolo e' ammesso ricorso al prefetto,  ))
(( a norma dell'art. 203.                                          ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 114 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b) Si riporta il testo dell'art. 2756, terzo comma, del
          codice civile: "Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta
          al  privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e
          puo' anche venderla  secondo  le  norme  stabilite  per  la
          vendita del pegno".