Art. 217 (a).
                Sanzione accessoria della sospensione
                     della carta di circolazione
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
accessoria   della   sospensione   della  validita'  della  carta  di
circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione  nel  verbale  di
contestazione.  L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a  condurre
il  veicolo  nel  luogo  di  custodia  indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
  2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la  invia,  ((
unitamente  a  copia  del  verbale,  )) nel termine di cinque giorni,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che,
nei quindici giorni successivi,  emana  l'ordinanza  di  sospensione,
indicando  il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti
minimo e massimo fissati  dalla  singola  norma,  e'  determinato  in
relazione  alla  gravita'  della violazione commessa, all'entita' del
danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione  potrebbe
apportare.  L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione  inizia  dal  giorno  in  cui  il
documento  e'  ritirato  a  norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia  emanata  nel  termine  di  quindici  giorni,  il
titolare   puo'  ottenerne  la  restituzione  da  parte  dell'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..  ((  Qualora  si
tratti  di  carta  di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il
competente  ufficio  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.   ne
sospende  la  validita'  ai  fini  della  circolazione sul territorio
nazionale  per  un  determinato  periodo  con  le  stesse  modalita'.
L'interdizione   alla   circolazione   e'   comunicata  all'autorita'
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di  circolazione  e
viene annotata sulla stessa. ))
  3.  Al  termine  del periodo fissato la carta di circolazione viene
restituita  all'interessato  dall'ufficio  della  Direzione  generale
della  M.C.T.C.. Della restituzione e' data comunicazione al prefetto
ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. (( Le
modalita' per la  restituzione  del  documento  agli  stranieri  sono
stabilite nel regolamento. ))
  4.  Avverso  l'ordinanza  di  cui  al  comma  2  l'interessato puo'
proporre  ricorso  al  prefetto.  Il  prefetto,  se  ritiene  fondato
l'accertamento,   applica  la  sanzione  accessoria;  se  lo  ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
  5. L'opposizione di cui  all'art.  205  si  estende  alla  sanzione
accessoria.
  6.  Chiunque,  durante  il  periodo  di  sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso  veicolo  e'  punito
con  l'arresto  da  un  mese  ad  otto  mesi  e con l'ammenda da lire
duecentomila  a  lire   ottocentomila.   Si   applica   la   sanzione
amministrativa accessoria (( della sospensione della patente da tre a
dodici mesi. ))
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 116 del D.Lgs. n. 360/1993.