Art. 219 (a).
                    Revoca della patente di guida
(( 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca  ))
(( della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal prefetto ))
(( del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei   ))
(( casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo  ))
(( della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce   ))
(( sanzione amministrativa accessoria. ))                          ))
  2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta  l'esistenza  di  una
delle  condizioni  per  le  quali  la legge prevede la sanzione della
revoca della patente, ne  da',  entro  i  cinque  giorni  successivi,
comunicazione  al  prefetto  indicato  nel  comma  1.  Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di  revoca
della  patente,  con  l'intimazione  all'intestatario di consegnarla,
entro  cinque  giorni  dalla  notifica  dell'ordinanza  stessa,  alla
prefettura.   Dell'ordinanza   si   da'   comunicazione   all'ufficio
competente della Direzione generale della M.C.T.C..
  3. Avverso  il  provvedimento  di  revoca  e'  ammesso  ricorso  al
Ministro  dei  trasporti,  entro  venti  giorni  dalla  comunicazione
dell'ordinanza di cui al comma 2. Il  Ministro  decide  nei  sessanta
giorni  successivi. Se il ricorso e' accolto, il provvedimento stesso
e'  revocato  e  la  patente  e'   restituita   all'interessato;   la
restituzione  e'  comunicata  al  competente  ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C..
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 118 del D.lgs. n. 360/1993.