Art. 64. 
             Sentenze revocabili e motivi di revocazione 
  1. Contro le sentenze delle commissioni  tributarie  che  involgono
accertamenti  di  fatto  e  che  sul  punto  non  sono  ulteriormente
impugnabili o non sono state impugnate e' ammessa la  revocazione  ai
sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile. 
  2. Le sentenze per le quali e' scaduto  il  termine  per  l'appello
possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2,  3  e  6
dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta  del
dolo o della falsita' dichiarata o il recupero  del  documento  o  il
passaggio in giudicato della sentenza di cui al  numero  6  dell'art.
395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del
termine suddetto. 
  3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante  il
termine per l'appello il  termine  stesso  e'  prorogato  dal  giorno
dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso. 
 
          Nota all'art. 64:
             - Il testo dell'art. 395, numeri 1), 2), 3)  e  6),  del
          codice  di  procedura civile, e' riportato in nota all'art.
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