Art. 65. Proposizione della impugnazione 1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 2. A pena di inammissibilita' il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonche' del giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. 3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
Nota all'art. 65: - Il testo dell'art. 395, numeri 1), 2), 3) e 6), del codice di procedura civile e' riportato in nota all'art. 51.