Art. 65. 
                   Proposizione della impugnazione 
  1.  Competente  per  la  revocazione  e'  la   stessa   commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
  2. A  pena  di  inammissibilita'  il  ricorso  deve  contenere  gli
elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la  specifica  indicazione
del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1,
2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di  procedura  civile  nonche'  del
giorno della scoperta o della falsita' dichiarata o del recupero  del
documento. La prova della sentenza passata in giudicato  che  accerta
il dolo del giudice deve essere data mediante la  sua  produzione  in
copia autentica. 
  3. Il ricorso per revocazione e'  proposto  e  depositato  a  norma
dell'art. 53, comma 2. 
 
          Nota all'art. 65:
             - Il testo dell'art. 395, numeri 1), 2), 3)  e  6),  del
          codice  di  procedura  civile e' riportato in nota all'art.
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