Art. 67. 
                              Decisione 
  1. Ove ricorrano i  motivi  di  cui  all'art.  395  del  codice  di
procedura civile la commissione tributaria  decide  il  merito  della
causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. 
  2. Contro la sentenza che decide il giudizio  di  revocazione  sono
ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente  soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.