Art. 51 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le  modalita'  e  nei
termini da essa stabiliti, le segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono  anche  i  bilanci
con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.