Art. 52. 
                Comunicazioni del collegio sindacale 
  1. I verbali delle  riunioni  e  degli  accertamenti  del  collegio
sindacale  concernenti  irregolarita'  nella  gestione  delle  banche
ovvero violazioni delle norme che ne  disciplinano  l'attivita'  sono
trasmessi in copia alla Banca d'Italia. 
  2. La trasmissione del verbale deve avvenire, entro 10 giorni dalla
data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale.