Art. 54 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le  banche  e
richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno  Stato  comunitario  che  esse  effettuino  accertamenti   presso
succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato
ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, le succursali  stabilite  nel  territorio
della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le  autorita'
competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca  d'Italia
puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche. 
  4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'  concordare
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari modalita' per
l'ispezione  di  succursali  di  banche  insediate   nei   rispettivi
territori. 
  5. La Banca d'Italia da' notizia alla  CONSOB  delle  comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.