Art. 56 
                      Modificazioni statutarie 
 
  1. La Banca d'Italia accerta che  le  modificazioni  degli  statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 
  2. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se  non  consti  l'accertamento  previsto  dal
comma 1.