Art. 57 
                         Fusioni e scissioni 
 
  1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il criterio  di  una
sana  e  prudente  gestione.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356. 
  2. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se  non
consti l'autorizzazione indicata nel comma 1. 
  3. Il termine previsto dall'art.  2503,  primo  comma,  del  codice
civile e' ridotto a quindici giorni. 
  4. I privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti, a  favore  di  banche  incorporate  da
altre banche, di banche partecipanti a fusioni  con  costituzione  di
nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro  validita'  e
il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita'  o  annotazione,  a
favore,  rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della   banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione. 
 
          Nota all'art. 57:
             -  Il  D.Lgs.  n.  356/1990  reca:  "Disposizioni per la
          ristrutturazione   e   per   la   disciplina   del   gruppo
          creditizio".