Art. 57 Fusioni e scissioni 1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1. 3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. 4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.
Nota all'art. 57: - Il D.Lgs. n. 356/1990 reca: "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio".