Art. 66. Funzionamento. Ammissione. Personale 1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo. 3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno. 4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche: preside; docente di pedagogia; docente di tirocinio; assistente di tirocinio; docente di didattica musicale; istruttore tecnico pratico; assistenti; docenti di scuola materna; personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le scuole annesse di cui all'articolo 65, comma 2 lettere a), b), c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto disposto dal presente capo. 6. Il posto di docente di didattica della musica della scuola di specializzazione e' conferito mediante concorso pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto Romagnoli". 7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico degli insegnanti di musica degli istituti magistrali. 8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria, dell' educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per incarico su proposta del preside dell'istituto. 9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli articoli 520 e seguenti. 10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene conferito mediante concorso al quale possono partecipare coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme giuridiche e il trattamento economico previsto per i docenti tecnico-pratici. 11. I posti del personale docente e del personale assistente fanno parte di distinti ruoli speciali provinciali. 12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartiene ai ruoli provinciali.
Nota all'art. 66: - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all'art. 27.