ART. 73
                             Indennita'
1.  Sul  fondo  per  il miglioramento dell'offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennita':
a) indennita' di direzione per i capi di istituto,  disciplinata  dal
successivo  art. 75 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma
2, lett. b);
b) indennita' di amministrazione per i  direttori  amministrativi,  e
per  i  responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo art.
76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b);
c) indennita' di lavoro notturno/festivo - di cui alla tabella  E1  -
per  il  personale  dei  Convitti nazionali e delle altre istituzioni
educative a carico della quota di cui all'art.  71,  comma  2,  lett.
a);
d)  indennita' di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle
E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti,
a carico delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lett. a).
2. La misura delle singole indennita' e' determinata, a decorrere dal
1 gennaio  1996,  dall'allegata  Tabella  E,  ed  e'  corrisposta  in
relazione all'effettiva presenza in servizio.
3.  All'atto  della utilizzazione a livello di scuola delle quote del
fondo destinate alle diverse  attivita'  di  istituto  dovra'  essere
prioritariamente   soddisfatta   l'esigenza  di  finanziamento  delle
indennita' di cui al comma 1, lett. c) e d).
4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai  capi  di
istituto  e  al  personale  docente  ed  A.T.A.  continuano ad essere
corrisposte le  indennita',  previste  da  disposizioni  di  legge  e
gravanti  su  specifici  capitoli  di  bilancio ed in particolare: le
indennita' per la partecipazione a Commissioni per  esami  di  Stato;
per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione
di iniziative di formazione.