ART. 73 Indennita' 1. Sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive vengono corrisposte le seguenti indennita': a) indennita' di direzione per i capi di istituto, disciplinata dal successivo art. 75 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b); b) indennita' di amministrazione per i direttori amministrativi, e per i responsabili amministrativi, disciplinata dal successivo art. 76 ed a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. b); c) indennita' di lavoro notturno/festivo - di cui alla tabella E1 - per il personale dei Convitti nazionali e delle altre istituzioni educative a carico della quota di cui all'art. 71, comma 2, lett. a); d) indennita' di bilinguismo e di trilinguismo - di cui alla tabelle E2 - nelle fattispecie non retribuite in base a disposizioni vigenti, a carico delle risorse di cui all'art. 71, comma 2, lett. a). 2. La misura delle singole indennita' e' determinata, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dall'allegata Tabella E, ed e' corrisposta in relazione all'effettiva presenza in servizio. 3. All'atto della utilizzazione a livello di scuola delle quote del fondo destinate alle diverse attivita' di istituto dovra' essere prioritariamente soddisfatta l'esigenza di finanziamento delle indennita' di cui al comma 1, lett. c) e d). 4. In aggiunta ai compensi di cui al precedente art. 63, ai capi di istituto e al personale docente ed A.T.A. continuano ad essere corrisposte le indennita', previste da disposizioni di legge e gravanti su specifici capitoli di bilancio ed in particolare: le indennita' per la partecipazione a Commissioni per esami di Stato; per la partecipazione a Commissioni di concorso; per la realizzazione di iniziative di formazione.