Art. 60.
                     (Rappresentanza volontaria)
   1.  La  rappresentanza  volontaria  e'  regolata dalla legge dello
Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che
egli  agisca  a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o
conoscibile  dal  terzo.  In assenza di tali condizioni si applica la
legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale
i suoi poteri nel caso concreto.
   2.  L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido,
quanto  alla  forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.