Art. 62.
                (Responsabilita' per fatto illecito)
   1.  La  responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge
dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato
puo'  chiedere  l'applicazione  della  legge dello Stato in cui si e'
verificato il fatto che ha causato il danno.
   2.  Qualora  il  fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un
medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.