Art. 63. 
(Art. 4 T.U.  spiriti,  art.  2  T.U.  birra,  art.  6  T.U.  energia
   elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 
  23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, 
del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) 
     - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - 
                     D.P.C.M. 21 dicembre 1990). 
               Licenze di esercizio e diritti annuali 
 
  1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo  unico  sono
rilasciate  dall'ufficio   tecnico   di   finanza,   competente   per
territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli  impianti  cui  si
riferiscono  ed  hanno   validita'   illimitata.   Fatte   salve   le
disposizioni  previste  per  i  singoli  tributi,  la  licenza  viene
revocata quando vengono  a  mancare  i  presupposti  per  l'esercizio
dell'impianto. 
  2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto
annuale nella seguente misura: 
    a) depositi fiscali (fabbriche ed  impianti  di  lavorazione,  di
trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; 
    b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di  bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; 
    c) depositi per uso commerciale  di  prodotti  petroliferi,  gia'
assoggettati ad accisa, e di prodotti  petroliferi  denaturati:  lire
100 mila; 
    d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione,
di condizionamento, di alcole e di  prodotti  alcolici,  depositi  di
alcole denaturato e depositi di alcole non  denaturato,  assoggettato
od esente da accisa: lire 100 mila; 
    e) esercizi di vendita di prodotti alcolici:  lire  65  mila.  Il
diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche  dai  soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 
61. Il  diritto  annuale  di  cui  alla  lettera  c)  e'  dovuto  per
l'esercizio  dei  depositi  commerciali  dei  prodotti   assoggettati
all'imposizione di  cui  all'articolo  61.  La  licenza  relativa  ai
depositi di cui alla  lettera  c)  viene  rilasciata  anche  per  gli
impianti  che  custodiscono  i  prodotti  soggetti  alla   disciplina
prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 
  3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia  elettrica,  le
licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale
nella seguente misura: 
    a) officine di produzione, cabine  e  punti  di  presa,  per  uso
proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine  di
produzione ed acquirenti che rivendono in blocco  l'energia  prodotta
od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; 
    b) officine di produzione,  cabine  e  punti  di  presa  a  scopo
commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu'
lire 3 mila per ogni 100 kW o frazione oltre i 1.000 kW. 
  4. Il diritto annuale di licenza deve essere  versato  nel  periodo
dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello  cui  si  riferisce
per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima
del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il  diritto  di
licenza  entro  il  termine  stabilito  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso. 
  5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche
di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e'  stato
condannato per  fabbricazione  clandestina  o  per  gli  altri  reati
previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole  e
sulle bevande alcoliche. 
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  (*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11
ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. 
  (**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11
marzo 1950, n. 50,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
maggio 1950, n. 202. 
 
          Note all'art. 63: 
                  - Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 8 ottobre 
             1976, n. 691: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni 
                    prodotti  petroliferi  e  del  gas   metano   per
          autotrazione". 
             - Si riporta il testo dell'art. 86 del testo unico della 
          legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
             giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
                    n. 146 del 26 giugno 1931: 
               "Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del 
                 questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, 
          pensioni trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui 
          si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od 
            altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per 
               bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di 
              bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, 
                    ovvero di locali di stallaggio e simili. 
              La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto 
                o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda 
                alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di 
            qualunque, specie, anche se la vendita o il consumo siano 
                    limitati ai soli soci".