Art. 63. (Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990). Licenze di esercizio e diritti annuali 1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per ogni 100 kW o frazione oltre i 1.000 kW. 4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso. 5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. (**) Il riferimento al D.L. n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.
Note all'art. 63: - Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione". - Si riporta il testo dell'art. 86 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931: "Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero di locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque, specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".