Art. 64.
        (Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993)
                     Prestazione della cauzione

  1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il
rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a
tale  adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto
obbligato  deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito
dall'amministrazione  finanziaria;  in  caso  di inosservanza di tale
termine la licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento
della  cauzione  e'  inferiore  al  10  per  cento dell'importo della
cauzione prestata.