Art. 64. (Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993) Prestazione della cauzione 1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione e' inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.