Art. 65.
                     (Art. 34 D.L. n. 331/1993)
               Adeguamenti alla normativa comunitaria

  1.  Le  disposizioni  delle  direttive  della  Comunita'  economica
europea   in  materia  di  accisa,  che  dispongono  modificazioni  e
integrazioni  di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti
dai  competenti  organi  comunitari sia per la fissazione del livello
delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per
tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta
nazionale,  sono  recepite,  in  via  amministrativa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 
Nota all'art. 65:
             - Per il riferimento al decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, vedasi nelle note alle premesse.