Art. 65. (Art. 34 D.L. n. 331/1993) Adeguamenti alla normativa comunitaria 1. Le disposizioni delle direttive della Comunita' economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, anche con riferimento ad adeguamenti di aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono recepite, in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Nota all'art. 65: - Per il riferimento al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, vedasi nelle note alle premesse.