Art. 66. 
 (Art. 2 D.L. n. 282/1986 (*) - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993) 
Regime  di  vigilanza  per  gli   alcoli   metilico,   propilico   ed
                            isopropilico 
 
  1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico, di cui all'art.  2  del  decreto-legge  18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462, si applica  anche  ai  prodotti  di  provenienza
comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai  prodotti  nazionali;
l'assunzione in carico, nei prescritti registri,  e'  effettuata  con
riferimento alla documentazione commerciale emessa per  la  scorta  o
per la fornitura delle singole partite di prodotti. 
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  (*)Il riferimento al D.L. n. 282/1986 riguarda il decreto-legge  18
giugno 1986, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 1986, n. 462. 
 
          Nota all'art. 66: 
               - Il testo dell'art. 2 del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 
              (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione 
                    delle sofisticazioni alimentari), convertito, con 
              modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' il 
                    seguente: 
                         "Art. 2. - Gli alcoli metilico. propilico ed 
                   isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale 
                  prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli 
            idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi come 
                   previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, 
               convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
           1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, 
                n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
                    novembre 1982, n. 873. 
             Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le 
               norme per il controllo della produzione, del deposito, 
            della circolazione, e dell'impiego dei prodotti di cui al 
                    comma uno. 
                  E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, 
          isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da 
                    soli che in miscela tra loro. 
                   Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i 
            trasgressori sono puniti con la pena da uno a cinque anni 
           di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile 
          del trasporto dei prodotti indicati nel conuna tre senza il 
             documento di accompagnamento prescritto, o con documento 
               falso, alterato o contenente false indicazioni".