Art. 67 Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica - Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti. 2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote ai prodotti gia' immessi in consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213; per la loro inosservanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50. 3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. 6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. 7. I codici della nomenclatura combinata indicati nel presente testo unico corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 1 ottobre 1994. 8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.
Note all'art. 67: - Per il riferimento all'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 9, della legge 11 maggio 1981, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981, recante "modificazioni al regime fiscale degli spiriti", e' il seugente: "Art. 9. - Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno gia' assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286". - Il testo dell'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200. convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, recante: "Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo), e' il seguente: "Art. 4 (Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati). - Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione e comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammesse all'uso degli alcoli denaturati. e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di prima categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro". - Il testo dell'art. 35, comma 2, del D.L. n. 331/1993 e' il seguente: "2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, e' soppresso dal 1 luglio 1996". - Si riporta l'epigrafe del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322: "Vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoologene e modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori".