Art. 67
           Norme di esecuzione e disposizioni transitorie
   (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12,
  comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1,
 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U.
   spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica -
       Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957
              - Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464

  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art.  17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite  le  norme  regolamentari  per  l'applicazione del presente
testo   unico,   con   particolare   riferimento  all'accertamento  e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali,
al  riconoscimento  delle  qualita'  di  operatore  professionale, di
rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise,
alla  concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni,
al  riconoscimento  di  non assoggettabilita' al regime delle accise,
all'effettuazione   della   vigilanza  finanziaria  e  fiscale,  alla
circolazione  e  deposito  dei  prodotti  sottoposti  ad  imposta o a
vigilanza   fiscale,   alla   cessione  dei  contrassegni  di  Stato,
all'istituzione  degli  uffici  finanziari di fabbrica. In attuazione
dei   criteri   di   carattere   generale   stabiliti   dalle   norme
regolamentari,    l'amministrazione    finanziaria    impartisce   le
disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate  le  predette  norme  regolamentari  restano in vigore quelle
vigenti,  in  quanto  applicabili.  I  cali  ammissibili  all'abbuono
dell'imposta,  fino  a  quando non saranno determinati con il decreto
previsto   dall'art.   4,  comma  2,  si  determinano  in  base  alle
percentuali stabilite dalle norme vigenti.
  2.  Fino  all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 5,
per  l'applicazione  delle  variazioni  di  aliquote ai prodotti gia'
immessi  in  consumo, valgono le disposizioni dell'art. 9 della legge
11  maggio  1981,  n.  213;  per  la  loro inosservanza si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 50.
  3.  Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali
relativi  agli  anni  1996  e  seguenti. Per gli impianti che vengono
assoggettati  a  licenza,  gli  esercenti  devono  denunciare la loro
attivita'  entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo
unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
  4.  Fino  al  30  giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti
venduti  in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti
dei  quantitativi  consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie,
nel  bagaglio  personale  di  un  viaggiatore che si reca in un altro
Stato   membro   con   un   volo   o  con  una  traversata  marittima
intracomunitaria.
  5.  Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto
dall'art.  4  del  decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive
modificazioni, soppresso dal 1 luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n. 427, si applica con l'osservanza
delle disposizioni stabilite dall'art. 61.
  6.  Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie
prime  alcoligene  restano  in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre 1952, n. 2384, fino a
quando  la  materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare
ai  sensi  del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni
si applica l'art. 50.
  7.  I  codici  della  nomenclatura  combinata indicati nel presente
testo  unico  corrispondono a quelli della versione vigente alla data
del 1 ottobre 1994.
  8.  I  nuovi  adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente
testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono
eseguiti  entro  180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo
unico medesimo.
 
Note all'art. 67:
             - Per il riferimento all'art. 17, comma 3,  della  legge
          n. 400 del 1988, vedasi nota all'art. 4.
             -  Il  testo dell'art. 9, della legge 11 maggio 1981, n.
          213, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del  18
          maggio 1981, recante "modificazioni al regime fiscale degli
          spiriti", e' il seugente:
             "Art.  9.  -  Nel  caso di assoggettamento ad aumenti di
          imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti  su
          prodotti  che  hanno gia' assolto il tributo con l'aliquota
          precedentemente vigente, i possessori devono denunciare  le
          giacenze  possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle
          imposte di fabbricazione competenti per  territorio,  entro
          trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento che dispone gli aumenti.
             Entro  la  stessa  data  i   soggetti   obbligati   alla
          presentazione  della  denuncia  devono versare alla sezione
          provinciale di tesoreria la  differenza  di  imposta  o  di
          diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate.
             L'ufficio   tecnico   delle   imposte  di  fabbricazione
          verifica la  regolarita'  delle  denunce  e  controlla  che
          l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto.
             Qualora  risulti  corrisposta  una  somma  inferiore, la
          relativa differenza deve essere versata entro venti  giorni
          dalla  data  di notificazione o di ricezione dell'invito di
          pagamento spedito a mezzo raccomandata postale  con  avviso
          di  ricevimento.  Se  la  somma versata risulta superiore a
          quella dovuta,  il  rimborso  puo'  essere  effettuato  con
          l'osservanza  delle  modalita'  da  stabilirsi dal Ministro
          delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre  prodotti
          in  esenzione  d'imposta  di  fabbricazione  o  di  diritti
          erariali in misura tale da  consentire  il  recupero  delle
          somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
             Sulle  somme  non  versate  tempestivamente si applicano
          l'interesse di mora a norma dell'art. 16 del  decreto-legge
          26  maggio  1978,  n.   216, convertito, con modificazioni,
          nella legge 24 luglio 1978, n.  388, e l'indennita' di mora
          ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato 25 novembre 1947, n. 1286".
             - Il testo dell'art. 4 del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200.
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948,
          n. 1388, recante: "Modificazioni al  regime  fiscale  degli
          alcoli e del benzolo), e' il seguente:
             "Art.  4  (Diritto  erariale  speciale  per  gli  alcoli
          denaturati od a essi parificati). - Per gli alcoli  e  loro
          residui   che   siano  sottoposti  a  norma  delle  vigenti
          disposizioni a denaturazione e comunque destinati ad essere
          impiegati, in esenzione d'imposta, in  lavorazioni  ammesse
          all'uso  degli  alcoli  denaturati. e' mantenuto lo sgravio
          dell'imposta di fabbricazione  ed  e'  stabilito,  per  gli
          alcoli  di prima categoria, o considerati tali agli effetti
          fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto
          erariale  nella  misura  ridotta  di  L.  1000,  per   ogni
          ettanidro".
             -  Il  testo dell'art. 35, comma 2, del D.L. n. 331/1993
          e' il seguente:
             "2.  Il  diritto  erariale  speciale  per   gli   alcoli
          denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
          1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
          dicembre  1948,  n.  1388,  e  successive modificazioni, e'
          soppresso dal 1 luglio 1996".
             - Si riporta l'epigrafe  del  decreto-legge  30  ottobre
          1952, n.  1322:
             "Vigilanza   sulla  produzione  e  sul  commercio  delle
          materie prime alcoologene e modifica di alcune disposizioni
          sulla produzione dei liquori".