Art. 68
                         Disposizioni finali

  1.   Sono   abrogati   i   provvedimenti  legislativi  e  le  norme
incompatibili  con  le  disposizioni  del  presente testo unico ed in
particolare:
    a)  il  testo  unico  delle disposizioni di carattere legislativo
concernenti  l'imposta  di fabbricazione sugli spiriti, approvato con
decreto  del  Ministro  delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  195  del  20  agosto  1924,  e  successive
modificazioni;
    b)  il  testo  unico  delle disposizioni di carattere legislativo
concernenti  l'imposta  di  fabbricazione  sulla birra, approvato con
decreto  del  Ministro  delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  195  del  20  agosto  1924,  e  successive
modificazioni;
    c)  il  testo  unico  delle disposizioni di carattere legislativo
concernenti  l'imposta  di  consumo sull'energia elettrica, approvato
dal  decreto  del  Ministro  delle  finanze 8 luglio 1924, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del 20 agosto 1924, e successive
modificazioni;
    d)  il  regio  decreto-legge  2  febbraio 1933, n. 23, convertito
dalla  legge  3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare
lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni;
    e)  il  regio  decreto-legge  27  aprile 1936, n. 635, convertito
dalla  legge  8  aprile  1937,  n.  594, concernente modificazioni al
regime  fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e
del loro impiego, e successive modificazioni;
    f)  il  regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  1937,  n. 1004, concernente
modificazioni   al   regime   fiscale   dell'alcole  impiegato  nella
preparazione  del  marsala,  del vermut, dei liquori, del cognac e di
altri prodotti alcolici, e successive modificazioni;
    g)  il  regio  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito
dalla  legge  2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una
imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro
lavorazione, e successive modificazioni;
    h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223,
contenente,  fra  l'altro,  modificazioni  al  regime  fiscale  degli
spiriti,  all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive
modificazioni;
    i)  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 11
aprile  1947,  n.  226,  e  le  successive  modificazioni  di  cui al
decreto-legge  6  ottobre  1948,  n.  1199,  convertito dalla legge 3
dicembre  1948,  n.  1387,  alla  legge  31  ottobre 1966, n. 940, al
decreto-legge  30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n.
391,  alla  legge  27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio
1988,  n.  173,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988,  n.  291,  al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti
modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;
    l)  il  decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla
legge  10  dicembre  1954,  n.  1167  e legge 11 giugno 1959, n. 405,
concernenti  l'istituzione  di  una  imposta di fabbricazione sui gas
incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione;
    m)  il  decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  2  luglio  1957,  n.  474,  contenente
disposizioni  per  la  prevenzione  e  la repressione delle frodi nel
settore degli oli minerali, e successive modificazioni;
    n)  la  legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni
al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
    o)  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n.
232,  contenente  norme  in  materia  di imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi, e successive modificazioni;
    p)  il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7
febbraio  1977,  n.  15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo
sul gas metano, e successive modificazioni;
    q)  la  legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la
disciplina  fiscale  delle  miscele  di  idrocarburi  e  dei  liquidi
combustibili  ottenuti  dal  trattamento  dei  rifiuti  industriali o
urbani;
    r)  le  disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16  e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

 Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI
 Visto, il   Ministro  delle finanze FANTOZZI
 
Note all'art. 68:
             -  Per  il  riferimento  ai  decreti  del Ministro delle
          finanze 8 luglio 1928, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 195 del 20 agosto 1924, vedasi nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta l'epigrafe del R.D.L. 2 febbraio 1933, n.
          23: "Nuove misure per ostacolare lo spaccio  di  alcool  di
          contrabbando".
             -  Si  riporta  l'epigrafe del R.D.L. 27 aprile 1936, n.
          635:   "Modificazioni al regime  fiscale  degli  spiriti  e
          nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego.".
             - Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 1 marzo 1937, n. 226:
          "Modificazioni  al  regime  fiscale  dell'alcool  impiegato
          nella preparazione del marsala, del  vermut,  dei  liquori,
          del cognac e di altri prodotti alcoolici.".
             - Per il riferimento al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334,
          vedasi nelle note alle premesse.
             -  Si  riporta l'epigrafe del D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945,
          n. 223:  "Modificazioni del regime fiscale  degli  spiriti,
          dello  zucchero  e  degli  altri prodotti zuccherini, della
          birra, dei surrogati del caffe', degli oli di  semi,  degli
          organi  illuminanti,  dell'energia  e  del  gas,  degli oli
          minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffe'.".
             - Si riporta l'epigrafe del D.Lgs.C.P.S. 11 aprile 1947,
          n.   226:      "Modificazioni   all'imposta   sul   consumo
          dell'energia elettrica e del gas.".
             -  Si  riporta  l'epigrafe  del  D.L. 6 ottobre 1948, n.
          1199:  "Modificazioni all'imposta sul consumo  dell'energia
          elettrica".
             -  Si riporta l'epigrafe della legge 31 ottobre 1966, n.
          940:    "Modificazioni  all'imposta  erariale  sul  consumo
          dell'energia elettrica".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 30 agosto 1968, n. 918:
          "Provvidenze  creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di
          oneri sociali per favorire nuovi investimenti  nei  settori
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
             -  Si  riporta l'epigrafe della legge 17 luglio 1975, n.
          391:    "Modificazioni  all'imposta  erariale  sul  consumo
          dell'energia elettrica".
             -  Si  riporta l'epigrafe della legge 27 aprile 1981, n.
          160:    "Modificazioni  all'imposta  erariale  sul  consumo
          dell'energia elettrica".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 30 maggio 1988, n. 173:
          "Misure  urgenti  in materia di finanza pubblica per l'anno
          1988".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 13 maggio 1991, n. 151:
          "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 24  novembre  1954,  n.
          1071:  "Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas
          incondensabili  delle  raffinerie  di  prodotti petroliferi
          resi liquidi con la compressione".
             - Si riporta l'epigrafe della legge 11 giugno  1959,  n.
          405:    "Aumento  dell'imposta  di fabbricazione sui gas di
          petrolio liquefatti".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 5 maggio 1957, n.  271:
          "Disposizioni  per  la  prevenzione  e la repressione delle
          frodi nel settore degli oli minerali".
             - Si riporta l'epigrafe della legge 31 dicembre 1962, n.
          1852:    "Modificazioni  al  regime  fiscale  dei  prodotti
          petroliferi".
             -  Si  riporta  l'epigrafe del D.P.R. 29 aprile 1975, n.
          232: "Norme in materia  di  imposte  di  fabbricazione  sui
          prodotti petroliferi".
             -  Si  riporta l'epigrafe del D.L. 18 marzo 1976, n. 46:
          "Misure urgenti in materia tributaria".
             - Si riporta l'epigrafe del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15:
          "Contenimento  del  costo  del  lavoro  e  dell'inflazione,
          nonche'  modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti
          petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul  valore
          aggiunto".
             -  Si  riporta  l'epigrafe della legge 2 agosto 1982, n.
          513: "Norme interpretative  della  tabella  A  allegata  al
          decreto-legge  23  ottobre  1964,  n.  989  convertito, con
          modificazioni, nella  legge  18  dicembre  1964,  n.  1350,
          recante  modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti
          petroliferi  e  disposizioni  concernenti  il   trattamento
          fiscale   delle   miscele  di  idrocarburi  e  dei  liquidi
          combustibili   ottenuti   dal   trattamento   dei   rifiuti
          industriali o urbani".
             -  Si riporta il testo vigente degli articoli da 10 a 17
          del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti
          in materia di entrate fiscali):
             "Art.  10.  -  Sono  soppressi  l'art.  13   del   regio
          decreto-legge  28  febbraio  1939, n. 334. convertito nella
          legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'art. 3 della de  legge  11
          giugno  1959,  n.  405,  e i depositi gestiti in regime SlF
          sotto assoggettati alla vigente disciplina prevista  per  i
          depositi  di  oli  minerali liberi da tributi, ad eccezione
          dei depositi satelliti degli impianti  di  raffinazione  di
          cui ai commi terzo. quarto e quinto dell'art. 1 della legge
          10  febbraio  1981,  n.  22,  di  capacita' non inferiore a
          50.000 metri cubi.
             Per il petrolio greggio e  per  i  prodotti  petroliferi
          stoccati  a  scorta  strategica  ai sensi dell'art. 2 della
          legge 10 febbraio 1981 n. 22, e' consentito il deposito dei
          prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi  depositi
          o  serbatoi,  i  quali  sono  sottoposti  alle disposizioni
          doganali per i depositi di proprieta' privata.
             - Per i prodotti petroliferi e per  i  gas  di  petrolio
          liquefatti estratti con pagamento dell'imposta e' concessa,
          a  titolo  di  cali  di  movimentazione  e di giacenza, una
          riduzione della quantita' assoggettabile ad  imposta  nella
          misura  percentuale che sara' determinata, per ogni singolo
          prodotto, con apposito decreto del Ministro delle  finanze,
          tenendo  conto  del  calo  legale  previsto  dalle  vigenti
          disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta
          e   di   una   giacenza   dei   prodotti   stessi,    prima
          dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni".
             "Art.   11.  -  Nei  depositi  doganali  possono  essere
          custoditi i  prodotti  petroliferi,  soggetti  ad  imposta,
          destinati   all'esportazione   ed  i  prodotti  ad  imposta
          assolta.
             I prodotti ad imposta assolta possono  essere  custoditi
          nei    depositi   doganali   a   condizione   che   vengano
          contabilizzati e stoccati  distintamente  a  seconda  della
          posizione  fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato
          un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari
          prodotti in diversa posizione fiscale.
             I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati,
          con     l'osservanza     delle     modalita'      stabilite
          dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di
          denaturazione   e   di  miscelazione  consentite  presso  i
          depositi  doganali,   indipendentemente   dalla   posizione
          fiscale  dei  vari  componenti:  l'imposta  assolta in piu'
          rispetto  al  trattamento  fiscale  spettante  al  prodotto
          risultante    dalla    miscelazione,   sulla   base   delle
          caratteristiche finali, o in  relazione  alla  destinazione
          all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene
          rimborsata      mediante     riaccredito     dell'ammontare
          dell'imposta.
             Nei  depositi  doganali  satelliti  degli  impianti   di
          raffinazione di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi
          in  quelli  riforniti via mare di capacita' non inferiore a
          50.000 metri cubi, o per i  depositi  di  gas  di  petrolio
          liquefatti  di  capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi
          nonche' in quelli di capacita' non inferiore a 30.000 metri
          cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri  depositi
          doganali  gestiti,  in  tutti i casi suindicati, da aziende
          appartenenti allo  stesso  gruppo  titolare  di  raffineria
          nazionale  o  comunque  utilizzati per conto delle predette
          aziende mediante contratti pluriennali di deposito e per  i
          quali  lo  stoccaggio  dei  prodotti  soggetti  ad  imposta
          risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli
          impianti,   possono   essere   custoditi   anche   prodotti
          petroliferi  soggetti  ad  imposta  da destinare al mercato
          interno o a scorta strategica, in alternativa  ai  prodotti
          ad imposta assoluta. Il Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato individua con propri  decreti  i  depositi
          che rispondono a tali requisiti.
             Puo',   inoltre,   essere   consentito,  per  comprovate
          esigenze di approvvigionamento di determinate  regioni,  lo
          stoccaggio  di  prodotti  petroliferi  soggetti  ad imposta
          destinati al consumo interno  anche  in  depositi  doganali
          diversi  da  quelli indicati nel precedente comma ovvero in
          appositi  depositi  di   oli   minerali   sottoposti   alle
          disposizioni  doganali per i depositi di proprieta' privata
          da determinare con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
             Le materie  prime,  i  prodotti  semilavorati  e  quelli
          destinati  a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o
          miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali,
          prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.
             I titolari dei depositi di cui al presente  articolo  ed
          al  precedente  art.  10  sono  tenuti  ad  uniformare  gli
          impianti alle disposizioni del presente decreto  entro  sei
          mesi  dalla sua entrata in vigore il termine anzidetto puo'
          essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto  del
          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  fino  ad
          un anno.
             Gli   stabilimenti   di   produzione,   miscelazione   e
          confezionamento  di  oli   lubrificanti   e   grassi   sono
          assimilati,  ai  fini del presente decreto, agli opifici di
          lavorazione  degli  oli  minerali,  qualora   abbiano   una
          capacita' produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.
             Nei   sistemi   complessi  di  trasporto  costituiti  da
          oleodotti e depositi ad essi  asserviti  e'  consentita  la
          movimentazione,  oltre  che  del  petrolio  greggio  e  dei
          prodotti petroliferi allo Stato estero o equiparati  oppure
          soggetti  ad  imposta vincolati all'esportazione, anche del
          petrolio greggio e dei  prodotti  petroliferi  soggetti  ad
          imposta da destinare al mercato interno.
             Il  Ministro  delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          stabilisce,   con   propri   decreti,   le   modalita'  per
          l'accertamento  delle  partite  di   prodotti   petroliferi
          movimentate,  anche  in  diversa posizione fiscale, a mezzo
          oleodotto, nonche' le cautele fiscali da  adottare  per  la
          gestione degli oleodotti".
             "Art.  12.  - Il pagamento dell'imposta di fabbricazione
          sui  prodotti  petroliferi  ed  il  pagamento  dei  diritti
          doganali  all'importazione  dei  prodotti  di cui alle voci
          27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12  e  27.13
          della  vigente  tariffa  dei  dazi  doganali possono essere
          dilazionati, senza pagamento di interessi, per  un  periodo
          non superiore a trenta giorni.
             2.  La  disposizione  del  comma 1 ha effetto fino al 31
          dicembre 1996.
             3.  In  caso  di  ritardato  pagamento  dell'imposta  di
          fabbricazione   dilazionata   ai  sensi  del  comma  1,  si
          applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 28  marzo
          1968.  n.  393, e l'interesse di mora previsto dall'art. 16
          del  D.L.  26  maggio  1978,  n.   216,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  1978,  n.  388, e
          successive modificazioni".
             "Art. 13. - L'interesse previsto dagli articoli 86 e  93
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica   23   gennaio   1973,   n.   43,  e  successive
          modificazioni,  e'  elevato  dal  sei  al  nove  per  cento
          semestrale.
             L'interesse   di   mora   previsto   dall'art.   16  del
          decreto-legge 26  maggio  1978,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1978,  n. 388, e'
          elevato dal dodici al diciotto per cento annuo".
             "Art. 14.  -  Gli  ultimi  due  commi  dell'art.  3  del
          decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 2  luglio  1957,  n.  474,  sono
          sostituiti dai seguenti:
              "La  licenza  di  esercizio  dei  depositi  puo' essere
          sospesa ai  sensi  dell'art.  140  del  codice  penale  nei
          confronti  del  titolare  o del legale rappresentante o del
          locatario che sia  sottoposto  a  procedimento  penale  per
          violazioni,  commesse nella gestione dei prodotti impianti,
          costituenti delitti in materia di imposta di  fabbricazione
          sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore
          nel minimo ad un anno.
             Il  provvedimento  di  sospensione  ha  effetto fino all
          pronuncia di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  con  la
          sentenza  di  condanna  definitiva viene disposta la revoca
          della  licenza  di  esercizio  nonche'   l'esclusione   dal
          rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni".
             "Art.   15.  -  I  depositi  di  oli  minerali  per  uso
          commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono
          rifornirsi  esclusivamente  dalle   raffinerie   cui   sono
          collegati.  Qualora i prodottti non siano disponibili nelle
          predette raffinerie ed in caso di necessita'  derivanti  da
          esigenze   di  approvvigionamento  del  mercato,  l'ufficio
          tecnico delle  imposte  di  fabbricazione,  competente  per
          territorio,  puo'  autorizzare  con provvedimento motivato,
          per determinate partite  ed  entro  termini  stabiliti,  il
          rifornimento da altri impianti.
             Con  decreto  del  Minisiro  delle  finanze  puo' essere
          stabilito che  le  disposizioni  del  comma  precedente  si
          applicano   anche   ad  altri  depositi  che  per  la  loro
          ubicazione nelle  vicinanze  delle  raffinerie  presentano,
          sotto   l'aspetto  operativo,  analoghe  caratteristiche  e
          richiedono l'adozione delle medesime cautele.
             E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra
          i depositi liberi di oli minerali per uso  commerciale.  In
          caso    di    necessita'    derivanti    da   esigenze   di
          approvvigionamento del  mercato,  l'ufficio  tecnico  delle
          imposte  di  fabbricazione, competente per territorio, puo'
          autorizzare  con  provvedimento   motivato,   per   partite
          determinate  ed  entro  termini stabiliti, il trasferimento
          dei prodotti ad altri depositi similari. Tale  divieto  non
          si  applica  pr i depositi di cui al primo e secondo comma.
          E' esclusa,  inoltre  dal  divieto  la  movimentazione  dei
          prodotti  denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti
          petroliferi  provenienti  da  depositi  liberi  dove  hanno
          subito  operazioni  di  additivazione  o  miscelazione o di
          confezionamento  nonche'  la   movimentazione   degli   oli
          lubrificanti  confezionati in appositi recipienti muniti di
          chiusura stabile a macchina, a saldatura o  a  suggello,  e
          contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione
          della qualita' del prodotto.
             Chiunque  non  ottemperi  alle disposizioni del presente
          articolo e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,
          con  la  pena  pecuniaria  da  lire  10,  milioni a lire 40
          milioni.
             Non si applicano le disposizioni  del  secondo  e  terzo
          comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
             Tuttavia,  nel caso di piu' violazioni alle disposizioni
          di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi
          in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione  puo'
          essere  applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti
          e  della  personalita'  dell'autore  delle  violazioni,  in
          misura  corrispondente  ad  un  terzo del massimo stabilito
          dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici
          per cento per ogni violazione successiva alla prima".
             "Art. 16. - Gli ufficiali e sottuffciali  della  Guardia
          di  finanza  procedono  di  iniziativa o su richiesta degli
          uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione  degli
          elementi    utili    all'accertamento    dell'imposta    di
          fabbricazione   sugli   oli   minerali  nonche'  dei  reati
          conseguenti.
             Ai fini di cui al precedente comma essi possono:
              procedere  all'esecuzione  di  accessi,   ispezioni   e
          verifiche  anche  in  tempo  di  notte nei locali adibiti a
          uffici e negli stabilimenti:
              invitare i  responsabili  di  imposta,  indicandone  il
          motivo,   a   comparire   di   persona   o   per  mezzo  di
          rappresentanti per fornire dati e notizie e  chiarimenti  o
          per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto,
          deposito, od uso dei prodotti petroliferi;
              richiedere, previa autorizzazione del procuratore della
          Repubblica,   ad   aziende   ed   istituti   di  credito  o
          all'Amministrazione postale di trasmettere copia  di  tutta
          la  documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
          cliente, quando vi e' fondato sospetto di  reati  attinenti
          al settore impositivo degli oli minerali;
              procedere  per  delegazione  del  giudice, in deroga al
          disposto dell'ultimo comma  dell'art.  340  del  codice  di
          procedura   penale   al  temporaneo  sequestro  degli  atti
          indicati nel secondo comma dello stesso art. 340;
              richiedere copie o estratti  degli  atti  e  documenti,
          ritenuti   utili  per  le  indagini,  depositati  presso  i
          procuratori  del  registro,  i  conservatori  dei  registri
          immobiliari e gli altri pubblici ufficiali".
             "Art.   17.   -   I  prodotti  di  cui  all'art.  6  del
          decreto-legge 8  ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge 30 novembre 1976, n. 786, sono
          assoggettati  ai   vincoli   di   deposito   previsti   dal
          decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e  devono
          circolare con apposito documento di accompagnamento.
             Chiunque  sottrae  i  prodotti  indicati  nel precedente
          comma ai vincoli di deposito previsti dal  decreto-legge  5
          maggio  1957,  n. 271, convertito, con modificazioni, nella
          legge 2  luglio  1957,  n.  474,  e'  punito  con  la  pena
          pecuniaria  da  lire  2  milioni  a  lire  10  milioni.  Se
          l'inosservanza  riguarda  un   quantitativo   di   prodotto
          superiore  ad  una  tonnellata  ma  non  superiore  a dieci
          tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni
          e la multa da lire un milione a lire cinque milioni: se  il
          quantitativo  di  prodotto e' superiore a dieci tonnellate,
          si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da
          lire due milioni a lire dieci milioni.
             Le stesse pene si applicano a chiunque  trasporta  o  fa
          trasportare  i  prodotti  indicati nel primo comma senza il
          documento di  accompagnamento  in  esso  prescritto  o  con
          documento falso, alterato o contenente false indicazioni.
             Le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  emissione del
          documento di accompagnamento di cui  al  primo  comma  sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da
          pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; l'inosservanza  delle
          disposizioni  contenute  nel predetto decreto e' punita con
          la  pena  pecuniaria  da  lire  due  milioni  a  lire dieci
          milioni".