Art. 68 Disposizioni finali 1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare: a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni; e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni; f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell'alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni; g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni; i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica; l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione; m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, e successive modificazioni; n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni; p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l'imposta di consumo sul gas metano, e successive modificazioni; q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l'altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani; r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI
Note all'art. 68: - Per il riferimento ai decreti del Ministro delle finanze 8 luglio 1928, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23: "Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando". - Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 27 aprile 1936, n. 635: "Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego.". - Si riporta l'epigrafe del R.D.L. 1 marzo 1937, n. 226: "Modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.". - Per il riferimento al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta l'epigrafe del D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223: "Modificazioni del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffe', degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffe'.". - Si riporta l'epigrafe del D.Lgs.C.P.S. 11 aprile 1947, n. 226: "Modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas.". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 6 ottobre 1948, n. 1199: "Modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica". - Si riporta l'epigrafe della legge 31 ottobre 1966, n. 940: "Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 30 agosto 1968, n. 918: "Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Si riporta l'epigrafe della legge 17 luglio 1975, n. 391: "Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica". - Si riporta l'epigrafe della legge 27 aprile 1981, n. 160: "Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 30 maggio 1988, n. 173: "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 13 maggio 1991, n. 151: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 24 novembre 1954, n. 1071: "Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione". - Si riporta l'epigrafe della legge 11 giugno 1959, n. 405: "Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 5 maggio 1957, n. 271: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali". - Si riporta l'epigrafe della legge 31 dicembre 1962, n. 1852: "Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi". - Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232: "Norme in materia di imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 18 marzo 1976, n. 46: "Misure urgenti in materia tributaria". - Si riporta l'epigrafe del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15: "Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto". - Si riporta l'epigrafe della legge 2 agosto 1982, n. 513: "Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani". - Si riporta il testo vigente degli articoli da 10 a 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali): "Art. 10. - Sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334. convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'art. 3 della de legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SlF sotto assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo. quarto e quinto dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi. Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1981 n. 22, e' consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata. - Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta e' concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantita' assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sara' determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni". "Art. 11. - Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta. I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale. I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti: l'imposta assolta in piu' rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta. Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi in quelli riforniti via mare di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, o per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi nonche' in quelli di capacita' non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali gestiti, in tutti i casi suindicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assoluta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti. Puo', inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione. I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il termine anzidetto puo' essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno. Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacita' produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue. Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti e' consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo Stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno. Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalita' per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonche' le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti". "Art. 12. - Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996. 3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968. n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'art. 16 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni". "Art. 13. - L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale. L'interesse di mora previsto dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato dal dodici al diciotto per cento annuo". "Art. 14. - Gli ultimi due commi dell'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti: "La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa ai sensi dell'art. 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei prodotti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino all pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni". "Art. 15. - I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodottti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessita' derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, puo' autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti. Con decreto del Minisiro delle finanze puo' essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele. E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessita' derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, puo' autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica pr i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonche' la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualita' del prodotto. Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire 10, milioni a lire 40 milioni. Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tuttavia, nel caso di piu' violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima". "Art. 16. - Gli ufficiali e sottuffciali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonche' dei reati conseguenti. Ai fini di cui al precedente comma essi possono: procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti: invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito, od uso dei prodotti petroliferi; richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi e' fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali; procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso art. 340; richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali". "Art. 17. - I prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento. Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' punito con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni: se il quantitativo di prodotto e' superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni. Le caratteristiche e le modalita' di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto e' punita con la pena pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni".