ART. 40
Personale  con  qualifica  di  ispettore  generale  e  direttore   di
divisione artt. 60 e 61 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e succ. modif.
ed ex art.  15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
1.  Gli  stipendi  iniziali  lordi  per il personale con qualifica di
ispettore generale e di direttore di divisione, artt. 60 e 61 del DPR
30 giugno 1972, n. 748 e succ. modif. ed ex art. 15, comma  1,  della
legge  9  marzo  1989,  n.  88,  sono  incrementati,  a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:
- Direttore di divisione (iniziale)          L. 200.000
- Direttore di divisione (dopo due anni)     L. 215.000
- Ispettore generale (dopo due anni)         L. 230.000
- Ispettore generale (iniziale)              L. 215.000
2. Gli aumenti mensili di cui al comma 1 competono con  decorrenza  1
dicembre 1995.
3.  Dal  1  gennaio  1995  al  30  novembre 1995 competono i seguenti
aumenti mensili lordi:
- Direttore di divisione (iniziale)          L. 150.000
- Direttore di divisione (dopo due anni)     L. 161.000
- Ispettore generale (iniziale)              L. 161.000
- Ispettore generale (dopo due anni)         L. 173.000
4.  Gli  incrementi  di  cui  al  comma  3  hanno  effetto  fino   al
conseguimento di quelli di cui al comma 1 e assorbono l'indennita' di
vacanza  contrattuale.    Gli  incrementi  di  cui ai commi 1 e 3 non
comportano il riassorbimento degli assegni ad personam  eventualmente
attribuiti  a  seguito  di  inquadramento  nella  specifica posizione
rivestita dal personale interessato.
5. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di
essere corrisposti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
contratto. A tale data il valore degli aumenti biennali in godimento,
con  l'aggiunta  della  valutazione  economica  dei  ratei di aumento
biennale  maturati  alla  stessa  data,  costituisce  la retribuzione
individuale  di  anzianita'.  Tale  valutazione   si   effettua   con
riferimento  al  trattamento  stipendiale derivante dall'applicazione
dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legge 24  novembre  1990,  n.  344,
convertito  con  la  Legge  23  gennaio  1991,  n.  21,  ed ai valori
percentuali dei relativi aumenti biennali.
6.I trattamenti economici accessori, nonche'  le  indennita'  di  cui
all'art. 15, comma 2, Legge 9 marzo 1989, n. 88, continuano ad essere
corrisposti  secondo la disciplina generale, i criteri e le modalita'
vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  contratto  in
misura   corrispondente  al  trattamento  economico  fondamentale  in
godimento, nei confronti di tutto il personale di cui al primo comma.
Gli Enti provvederanno ad apprezzare adeguatamente l'esercizio  delle
funzioni  previste  dall'art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 29 del 1993
attraverso  la  gestione  mirata  del  Fondo  per  la   produttivita'
collettiva.