ART. 42 Indennita' di valorizzazione professionale 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' istituita una indennita' di valorizzazione professionale per il personale appartenente al IV livello del profilo C Ter. 2. L'importo dell'indennita' di cui al comma 1 e' pari a L. 200.000 mensili lorde per 12 mensilita' e non ha effetti sulla tredicesima mensilita'. 3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1 avviene mediante selezione del personale interessato, avente esperienza professionale almeno quinquennale nel livello piu' alto del profilo, sulla base di obiettivi criteri che tengano conto dei titoli ed esperienza professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti del 2% della dotazione organica di profilo con un minimo di una unita' per Ente.