ART. 42
             Indennita' di valorizzazione professionale
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996  e'  istituita  una  indennita'  di
valorizzazione  professionale  per  il  personale  appartenente al IV
livello del profilo C Ter.
2. L'importo dell'indennita' di cui al comma 1 e' pari a  L.  200.000
mensili  lorde  per  12 mensilita' e non ha effetti sulla tredicesima
mensilita'.
3. L'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1 avviene  mediante
selezione  del personale interessato, avente esperienza professionale
almeno quinquennale nel livello piu' alto del profilo, sulla base  di
obiettivi   criteri  che  tengano  conto  dei  titoli  ed  esperienza
professionale, di servizio e dei requisiti culturali, nei limiti  del
2%  della  dotazione  organica di profilo con un minimo di una unita'
per Ente.