ART. 44 Indennita' di Ente 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996 e' istituita una indennita' di Ente, da corrispondere nel mese di giugno di ciascun anno, finanziata dalle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c), primo periodo. Dalla medesima data cessa di essere corrisposta l'indennita' di incentivazione e funzionalita' di cui all'art. 16, comma 4 del D.P.R. 171/91. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente, nelle seguenti misure: LIVELLI IMPORTI 10 1.400.000 9 1.600.000 8 1.700.000 7 2.000.000 6 2.300.000 5 2.700.000 4 3.000.000 Isp. e Dir. r.e. 3.500.000 3. Ove l'indennita' di cui al comma 2, al netto dell'incremento di cui al comma 4, risulti di valore inferiore alla indennita' di incentivazione e funzionalita' di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. 171/91 in godimento percepita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1995, il relativo valore differenziale e' conservato ed erogato contestualmente all'indennita' medesima. 4. Le misure di cui al comma 2 sono incrementate ulteriormente, secondo i parametri di cui al comma 2, degli importi determinati per l'anno 1995 per la generalita' dei dipendenti, salvaguardando per il presente biennio la somma in godimento al 31 dicembre 1995 per ciascun dipendente, utilizzando le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c), secondo periodo, ed erogati mensilmente per 12 mensilita'. 5. Qualora le risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) non siano sufficienti al finanziamento degli istituti di cui ai commi precedenti, possono essere utilizzate le risorse di cui alla lettera e) del medesimo articolo.