ART. 44
                         Indennita' di Ente
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996  e'  istituita  una  indennita'  di
Ente, da corrispondere nel mese di giugno di ciascun anno, finanziata
dalle risorse di cui all'art. 43, comma 2, lettera c), primo periodo.
Dalla  medesima  data  cessa  di  essere  corrisposta l'indennita' di
incentivazione e funzionalita' di cui all'art. 16, comma 4 del D.P.R.
171/91.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a tutto il personale
destinatario del  presente  contratto  appartenente  all'Ente,  nelle
seguenti misure:
LIVELLI             IMPORTI
10                 1.400.000
9                  1.600.000
8                  1.700.000
7                  2.000.000
6                  2.300.000
5                  2.700.000
4                  3.000.000
Isp. e Dir. r.e.   3.500.000
3.  Ove  l'indennita'  di cui al comma 2, al netto dell'incremento di
cui al comma 4,  risulti  di  valore  inferiore  alla  indennita'  di
incentivazione  e  funzionalita'  di  cui  all'art.  16, comma 4, del
D.P.R. 171/91 in godimento percepita da ciascun dipendente alla  data
del  31 dicembre 1995, il relativo valore differenziale e' conservato
ed erogato contestualmente all'indennita' medesima.
4. Le misure di cui  al  comma  2  sono  incrementate  ulteriormente,
secondo  i parametri di cui al comma 2, degli importi determinati per
l'anno 1995 per la generalita' dei dipendenti, salvaguardando per  il
presente  biennio  la  somma  in  godimento  al  31 dicembre 1995 per
ciascun dipendente, utilizzando le risorse di cui all'art. 43,  comma
2,  lettera  c),  secondo  periodo,  ed  erogati  mensilmente  per 12
mensilita'.
5. Qualora le risorse di cui all'art. 43, comma  2,  lettera  c)  non
siano  sufficienti  al  finanziamento  degli istituti di cui ai commi
precedenti, possono essere utilizzate le risorse di cui alla  lettera
e) del medesimo articolo.