Art. 51
                (Esperti e collaboratori linguistici)
1.  I  collaboratori  ed  esperti  linguistici  di cui all'art. 4 del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120,    convertito  nella  legge  21
giugno  1995,  n.  236,  nell'ambito  delle  direttive  impartite dai
responsabili  dei  centri  linguistici  e/o  dai  responsabili  della
formazione   linguistica,   svolgono   mansioni   di   collaborazione
all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per
attivita' di:
- didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere
da  parte  degli  studenti,   ivi   compresa   quella   connessa   al
funzionamento dei laboratori linguistici;
- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;
2.  Il  personale  di  cui al comma 1 puo' essere assunto, secondo le
modalita' previste dal citato art. 4 del  D.L.  21  aprile  1995,  n.
120,  convertito  nella  legge  21  giugno  1995,  n.  236,  a  tempo
indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a  carattere
duraturo,  e a tempo determinato, per una durata massima di tre anni,
per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere  sperimentale,
ovvero correlate a programmi di attivita' di  durata temporanea.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo
e' costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma
e  dal  trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in
sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale  di  comparto  non
riassorbono  i  trattamenti  integrativi  di  Ateneo,  salva  diversa
disposizione contrattuale.
4.  Il  trattamento  fondamentale  e'  definito  in  lire  22.000.000
complessivi  annui  lordi  per  500  ore effettive annue, pari a lire
44.000 orarie. L'assunzione puo' avvenire  anche  per  un  monte  ore
annuo  effettivo  superiore  o  inferiore  alle 500 ore, comunque non
inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il  valore  della  quota
oraria.  La  eventuale  partecipazione  alle  commissioni di esame e'
computata nel monte ore annuo.
5. Il trattamento di cui al comma precedente puo' essere incrementato
dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni
attinenti alla produttivita' e all'esperienza acquisita.
6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma  5  hanno  durata
quadriennale  e  conservano la loro efficacia fino a quando non siano
sostituiti dal nuovo contratto  collettivo  di  Ateneo.  I  contratti
collettivi  di  Ateneo  gia'  stipulati  prima della stipulazione del
presente contratto scadono  secondo  quanto  previsto  dai  contratti
stessi.
7.  I  compiti  e  la programmazione dell'orario sono stabiliti   dai
responsabili della formazione linguistica in relazione alle  esigenze
di apprendimento delle lingue straniere.
8. Al personale di cui al comma 1 e' consentito, previa comunicazione
all'amministrazione,  l'esercizio  di altre prestazioni di lavoro che
non arrechino pregiudizio alle  esigenze  di  servizio  e  non  siano
incompatibili  con  le  attivita'  istituzionali dell'amministrazione
stessa.
9. Le amministrazioni possono recedere dal  rapporto  di  lavoro  per
giusta  causa  e  per  giustificato  motivo.  In  tale ultima ipotesi
rientra  la  riduzione  dell'attivita'  di  formazione   linguistica,
deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche.
10.  Per  ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti
commi, al personale di cui al  comma  1  si  applica  il  trattamento
normativo  previsto  dal presente contratto per il restante personale
con rapporto a tempo parziale.
11. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L.  21  aprile
1995,  n.  120  convertito  in  legge  21  giugno  1995,  n.  236, le
disposizioni  del   presente   articolo   si   applicano   anche   ai
collaboratori  ed  esperti linguistici assunti dagli Atenei fino alla
data di stipulazione del presente contratto.  La  differenza  tra  il
trattamento  di  miglior  favore  in  godimento comunque concordato a
livello di Ateneo prima  della  data  di  stipulazione  del  presente
contratto,  e  il  trattamento  di  cui al comma 4, calcolati su base
oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui  al  precedente
comma 5.