Art. 52
           (Assistenti straordinari presso l'ISEF di Roma)
1. Gli assistenti straordinari presso l'Istituto Superiore Statale di
Educazione   Fisica   di   Roma  collaborano  con  i  titolari  degli
insegnamenti,  nel   quadro   della   programmazione   dell'attivita'
scientifica    e   didattica   definita   dagli   organi   competenti
dell'Istituto.  In  particolare  gli  assistenti  straordinari  hanno
l'obbligo,  secondo quanto previsto dallo statuto e nell'ambito delle
direttive  dei  titolari   degli   insegnamenti,   di   svolgere   le
esercitazioni,  di  assistere  gli  studenti  e  di  collaborare alla
correzione degli elaborati.
2. Il personale di cui al comma 1 e' assunto a tempo determinato, per
una durata annuale rinnovabile.
3. Esso e'  tenuto  ad  un  impegno  orario  settimanale  di  20  ore
nell'ipotesi di assunzione a tempo pieno, per un compenso annuo lordo
di  lire  19  milioni,  elevabile  sulla base della contrattazione di
istituto in relazione a  valutazioni  attinenti  alla  produttivita',
all'esperienza  acquisita  e all'orario supplementare. L'assunzione a
tempo parziale  puo'  avere  luogo  per  un  monte  ore  annuale  non
inferiore  al  30%, con corrispondente diminuzione del compenso annuo
lordo. Sia nell'ipotesi  a  tempo  pieno  sia  nell'ipotesi  a  tempo
parziale,  il  personale  predetto e' tenuto a tutte quelle ulteriori
prestazioni che siano connesse con l'organizzazione  delle  attivita'
ad  esso  spettanti  e  di  quelle  inerenti  alla  valutazione degli
studenti. La eventuale partecipazione alle Commissioni  di  esame  e'
computata nel monte ore annuo.
4.  L'Istituto  Superiore  di  Educazione  Fisica  puo'  recedere dal
rapporto di lavoro per giusta causa e giustificato  motivo.  In  tale
ultima  ipotesi  rientra la riduzione dell'attivita' deliberata dagli
organi competenti.
5. Al personale di cui al comma 1 e' consentito, previa comunicazione
all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di  lavoro  che
non  arrechino  pregiudizio  alle  esigenze  di  servizio e non siano
incompatibili con  le  attivita'  istituzionali  dell'amministrazione
stessa.
6.  Per  ogni  aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti
commi,  agli  assistenti  straordinari  si  applica  il   trattamento
normativo  previsto  dal presente contratto per il restante personale
con rapporto a tempo parziale.