Art. 53
      (Norme per il personale in servizio presso i Policlinici
    Universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura)
1.  Fino  alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art.
50, al personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i
Policlinici  a  gestione  diretta,  le  cliniche   e   gli   istituti
Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le
Unita'  Sanitarie Locali, ovvero al personale incluso nominativamente
nelle convenzioni tra le Universita' e  le  Regioni  per  le  Aziende
Policlinico,    i  Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di
ricovero e cura  a  carattere  scientifico,  continua  ad  applicarsi
l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza
sanitaria,  ancorche'  non ricompreso fra quello previsto al comma 1,
continuano  ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22, comma 7,  del
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanita'.