ART. 82
                 RETRIBUZIONE MENSILE DEI DIRIGENTI
1. Elementi della retribuzione mensile del dirigente, con riferimento
alla contrattazione collettiva dei dirigenti di aziende  industriali,
sono:
A) Trattamento fondamentale
a) retribuzione minima mensile;
b) elemento differenziato di funzione, che assorbe anche i precedenti
gradini  di  retribuzione,  assegnato  con  i  criteri e le modalita'
stabilite al successivo art. 86;
c) elemento aggiuntivo di retribuzione (E.A.R.), determinato in  Lire
850.000 lorde mensili;
d)   superminimo,   correlato   alla  valutazione  delle  prestazioni
individuali, attribuito dal Consiglio di  Amministrazione.  L'importo
del  superminimo  e'  calcolato  come  percentuale  della somma degli
importi corrispondenti ai punti a), b) e c).
 Nel primo trimestre di ogni  anno  il  Presidente  su  proposta  del
Direttore Generale attribuisce i superminimi ai Dirigenti.
 La  metodologia  ed  il processo gestionale per la valutazione delle
prestazioni individuali, ai fini dell'assegnazione del superminimo e'
stabilita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera;
e) meccanismo di variazione automatica,  cosi'  come  regolato  dalla
contrattazione  collettiva  per  i  dirigenti di aziende industriali,
congelato nei valori in atto al 31 dicembre 1991 (L. 1.581.000  lorde
mensili);
f) elemento di maggiorazione della retribuzione riconosciuto in cifra
fissa  pari  a  L.  498.000 lorde mensili corrispondente al 12% della
retribuzione minima mensile di cui alla lettera a) dell'art.  67  del
C.C.L.  ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991 (L. 2.800.000) nonche'
dell'importo mensile del  meccanismo  di  variazione  automatica  nel
valore in atto a luglio 1989 (L. 1.350.000).
 La  somma  delle  componenti  di  cui  al presente comma e' definita
"retribuzione fondamentale mensile".
B) Trattamento accessorio
a) premi di produttivita' collettiva ed individuale;
b) indennita' contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di
legge.
La somma di tutte le componenti relative al trattamento  fondamentale
e a quello accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile".
2.  A  decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto e'
soppresso    l'istituto    denominato    Elemento    Aggiuntivo    di
Professionalita' (E.A.P.).
 Al  personale  in servizio alla stessa data e' attribuito l'Elemento
Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) di  importo  pari  al  valore  di
E.A.P.  percepito;  qualora  tale valore fosse inferiore a L. 850.000
lorde mensili si procedera' all'allineamento di tale valore  mediante
conglobamento   di  una  quota  di  superminimo  gia'  percepita  dal
dirigente stesso.
3. A decorrere dalla data  di  stipulazione  del  presente  contratto
cessano  di essere corrisposti gli aumenti biennali di anzianita'.  A
decorrere dalla data  medesima  verra'  corrisposta  la  retribuzione
individuale   di  anzianita'  costituita  dal  valore  degli  aumenti
biennali  in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei
ratei di aumento biennale maturati  alla  data  di  stipulazione  del
contratto.
 La retribuzione individuale di anzianita' viene mantenuta al singolo
dirigente  sotto  forma  di  assegno  personale non riassorbibile ne'
rivalutabile utile ai fini dei trattamenti di previdenza  e  di  fine
rapporto nonche' della 13      mensilita'.
4. Per i dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto  l'elemento  di  maggiorazione della retribuzione di cui al
punto f) del presente articolo continuera' ad essere corrisposto  nei
valori in godimento alla data medesima.