ART. 82 RETRIBUZIONE MENSILE DEI DIRIGENTI 1. Elementi della retribuzione mensile del dirigente, con riferimento alla contrattazione collettiva dei dirigenti di aziende industriali, sono: A) Trattamento fondamentale a) retribuzione minima mensile; b) elemento differenziato di funzione, che assorbe anche i precedenti gradini di retribuzione, assegnato con i criteri e le modalita' stabilite al successivo art. 86; c) elemento aggiuntivo di retribuzione (E.A.R.), determinato in Lire 850.000 lorde mensili; d) superminimo, correlato alla valutazione delle prestazioni individuali, attribuito dal Consiglio di Amministrazione. L'importo del superminimo e' calcolato come percentuale della somma degli importi corrispondenti ai punti a), b) e c). Nel primo trimestre di ogni anno il Presidente su proposta del Direttore Generale attribuisce i superminimi ai Dirigenti. La metodologia ed il processo gestionale per la valutazione delle prestazioni individuali, ai fini dell'assegnazione del superminimo e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera; e) meccanismo di variazione automatica, cosi' come regolato dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di aziende industriali, congelato nei valori in atto al 31 dicembre 1991 (L. 1.581.000 lorde mensili); f) elemento di maggiorazione della retribuzione riconosciuto in cifra fissa pari a L. 498.000 lorde mensili corrispondente al 12% della retribuzione minima mensile di cui alla lettera a) dell'art. 67 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991 (L. 2.800.000) nonche' dell'importo mensile del meccanismo di variazione automatica nel valore in atto a luglio 1989 (L. 1.350.000). La somma delle componenti di cui al presente comma e' definita "retribuzione fondamentale mensile". B) Trattamento accessorio a) premi di produttivita' collettiva ed individuale; b) indennita' contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge. La somma di tutte le componenti relative al trattamento fondamentale e a quello accessorio e' definita "retribuzione complessiva mensile". 2. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto e' soppresso l'istituto denominato Elemento Aggiuntivo di Professionalita' (E.A.P.). Al personale in servizio alla stessa data e' attribuito l'Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (E.A.R.) di importo pari al valore di E.A.P. percepito; qualora tale valore fosse inferiore a L. 850.000 lorde mensili si procedera' all'allineamento di tale valore mediante conglobamento di una quota di superminimo gia' percepita dal dirigente stesso. 3. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto cessano di essere corrisposti gli aumenti biennali di anzianita'. A decorrere dalla data medesima verra' corrisposta la retribuzione individuale di anzianita' costituita dal valore degli aumenti biennali in godimento con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla data di stipulazione del contratto. La retribuzione individuale di anzianita' viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di fine rapporto nonche' della 13 mensilita'. 4. Per i dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto l'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui al punto f) del presente articolo continuera' ad essere corrisposto nei valori in godimento alla data medesima.