ART. 83
        CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DA ATTRIBUIRE AI DIRIGENTI
               ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA O ASSUNZIONE
1.  All'atto  della  nomina,  al  dirigente  sara'   corrisposta   la
retribuzione   mensile   come  definita  nell'art.  82  del  presente
contratto.
2. Nel caso  in  cui  la  retribuzione  in  godimento  superi  quella
derivante  dall'applicazione  di  quanto previsto dall'art 82, potra'
essere riconosciuta al neo-dirigente un superminimo  per  un  importo
pari alla differenza tra le due retribuzioni.
3.  Con  lo  stesso meccanismo si procede per le nuove assunzioni, in
relazione alle esperienze maturate all'esterno dell'Ente.
4.  Le  retribuzioni  mensili  verranno  corrisposte  nei  termini  e
modalita'   previste   per   il  personale  non  dirigente  dell'Ente
inquadrato nel massimo livello.