ART. 84
              TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
1. I dirigenti ENEA sono obbligatoriamente iscritti alla gestione  di
cui  al punto 2) del protocollo aggiuntivo all'accordo di rinnovo del
C.C.N.L. del 3  ottobre  1989,  con  le  modalita'  di  contribuzione
definite al punto 5) del protocollo stesso.
2. Inoltre i dirigenti ENEA dal 1 gennaio 1997 sono obbligatoriamente
iscritti, a loro scelta, ad una delle seguenti forme assicurative:
a)  tutele  assicurative  previste dall'art.12 del C.C.N.L. 16 maggio
1985 come modificato dall'accordo di rinnovo del 3.10.89.
b) tutele assistenziali previste all'art. 18 parte  IV  del  C.C.N.L.
FNDAI del 27.04.1995 e successive intese tra le parti firmatarie.
E'  data  facolta'  ai  dirigenti  di iscriversi ad entrambe le forme
assicurative restando a loro carico una delle forme stesse.