ART. 85 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti viene corrisposto sulla retribuzione minima di £. 2.800.000 un incremento lordo mensile di £. 336.000 che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1 dicembre 1995 il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in £. 529.000, previo conglobamento dell'elemento retributivo di cui all'art. 7 del D.L. 17 settembre 1992, n. 384 convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438. Conseguentemente a decorrere dal 1 dicembre 1995 la retribuzione minima del personale dirigente e' fissata in L.3.349.000 lorde mensili.