ART. 85
              AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti viene corrisposto
sulla retribuzione minima di £. 2.800.000 un incremento lordo mensile
di £. 336.000 che riassorbe l'indennita' di vacanza contrattuale.
A decorrere dal 1 dicembre 1995 il predetto incremento mensile  lordo
e'  rideterminato  in  £. 529.000, previo conglobamento dell'elemento
retributivo di cui all'art. 7 del D.L.   17 settembre  1992,  n.  384
convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438.
Conseguentemente  a  decorrere  dal  1  dicembre 1995 la retribuzione
minima del  personale  dirigente  e'  fissata  in  L.3.349.000  lorde
mensili.