ART. 86
                 ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE
1. In sostituzione dei gradini di retribuzione  previsti  dal  C.C.L.
1988-1991,  sono  definiti  cinque  valori  di  importi relativamente
all'Elemento Differenziato di Funzione (E.D.F.) al fine di attribuire
ai  dirigenti  un  trattamento  economico  correlato  alle   funzioni
attribuite ed alle connesse responsabilita'.
In  nessun  caso  nel  corso  del quadriennio 1994-1997 l'incremento,
rispetto all'importo del gradino attuale per  il  singolo  dirigente,
potra' superare 2.200.000 lire/mese.
2. I suddetti importi mensili lordi sono determinati come segue:
Fascia A)   da L.   200.000    a L.   800.000
Fascia B)   da L. 1.000.000    a L. 2.000.000
Fascia C)   da L. 2.000.000    a L. 3.000.000
Fascia D)   da L. 3.000.000    a L. 4.000.000
Fascia E)   da L. 4.000.000    a L. 5.000.000
L'attribuzione e la revisione dell'elemento differenziato di funzione
e il relativo importo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
in  base  ai  criteri  riportati  in All. D e secondo una metodologia
approvata dal Consiglio di Amministrazione sentite le  Rappresentanze
Sindacali Aziendali dei dirigenti.