ART. 86 ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE 1. In sostituzione dei gradini di retribuzione previsti dal C.C.L. 1988-1991, sono definiti cinque valori di importi relativamente all'Elemento Differenziato di Funzione (E.D.F.) al fine di attribuire ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita'. In nessun caso nel corso del quadriennio 1994-1997 l'incremento, rispetto all'importo del gradino attuale per il singolo dirigente, potra' superare 2.200.000 lire/mese. 2. I suddetti importi mensili lordi sono determinati come segue: Fascia A) da L. 200.000 a L. 800.000 Fascia B) da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 Fascia C) da L. 2.000.000 a L. 3.000.000 Fascia D) da L. 3.000.000 a L. 4.000.000 Fascia E) da L. 4.000.000 a L. 5.000.000 L'attribuzione e la revisione dell'elemento differenziato di funzione e il relativo importo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in base ai criteri riportati in All. D e secondo una metodologia approvata dal Consiglio di Amministrazione sentite le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti.